Se dopo la notificazione della
sentenza (art. 328) si verifica un evento previsto dall’art. 299, cioè relativo
ai casi d’interruzione del giudizio, è necessario notificare nuovamente la
sentenza. Nel caso di morte della parte, la notifica può essere effettuata
collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto.
Se non vi era stata
notificazione della sentenza e un evento previsto dall’art. 299, si verifica,
dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza il termine lungo sarà prorogato
di sei mesi dal giorno dell’evento (art. 328 comma 3). Quest’ultima eventualità,
va però in contrasto con quanto disposto dall’art. 327 secondo cui la sentenza
passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, mentre
prima della modifica dell’art. 327 per opera della legge 69\2009, il termine
lungo era di un anno. In altre parole grazie alla riforma dell’art. 327 non sarà
mai possibile applicare il terzo comma dell’art. 328 riguardo alle ipotesi
d’interruzione verificatisi dopo i primi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza, per il semplice motivo che la sentenza sarà già passata in giudicato.
Si tratta di un evidente difetto di coordinamento tra l’art. 327 riformato e
l’art. 328, una svista del legislatore abbastanza grave perché si tratta di due
articoli posti l’uno dopo l’altro.
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