Un’impugnazione è inammissibile
quando manca di alcuno dei presupposti voluti dalla legge per la sua
proposizione.
Si tratta, quindi, di un vizio
originario dell’impugnazione che impedisce al giudice di giungere a una
pronuncia sul merito.
Sono, in generale, inammissibili
le impugnazioni proposte senza rispettarne i presupposti; possiamo, quindi,
individuare casi generali d’inammissibilità dell’impugnazione:
a) manca la legittimazione a impugnare;
b) manca l’interesse a impugnare;
c) l’impugnazione è stata proposta senza rispettare i
termini per le impugnazioni;
d) l’impugnazione è stata proposta nonostante
l’acquiescenza;
e) è stato impugnato un provvedimento che la legge ritenga
non impugnabile;
f) non è stato rispettato l’ordine d’integrazione del
contraddittorio ex art. 332.
Vi sono, poi, altri casi
d’inammissibilità specifici per ogni singolo mezzo d’impugnazione che saranno
considerati nelle parti loro dedicate.
La
dichiarazione d’inammissibilità, insieme con quella d’improcedibilità, comporta,
a norma dell’art. 358, l’impossibilità di riproposizione dell’impugnazione,
anche se non siano ancora scaduti i termini per impugnare.
Si ritiene, però, che per l’operatività delle regole previste dall’art.
358 sia necessario che l’inammissibilità sia dichiarata; ciò significa che prima
della dichiarazione, la parte può, se possibile, riproporre l’impugnazione nel
rispetto dei presupposti previsti dalla legge.
Un’impugnazione è improcedibile
quando la parte non compie gli atti d’impulso necessari per far proseguire il
giudizio.
L’appello, ad esempio, è
improcedibile, quando l’appellante, costituito, non compare alla prima udienza e
a quella successiva fissata dal collegio. L’improcedibilità si distingue
dall’inammissibilità perché quest’ultima si riferisce a vizi che sono originari
dell’impugnazione, mentre l’improcedibilità si riferisce a vizi che si
manifestano durante il corso dell’impugnazione.
La
dichiarazione d’improcedibilità, insieme con quella d’inammissibilità, comporta,
a norma dell’art. 358 c.p.c., l’impossibilità di riproposizione
dell’impugnazione, anche se non siano ancora scaduti i termini per impugnare.
Si ritiene però, che per
l’operatività delle regole previste dall’art. 358 sia necessario che
l’improcedibilità sia dichiarata; ciò significa che prima della dichiarazione la
parte può, se possibile, riproporre l’impugnazione nel rispetto dei presupposti
previsti dalla legge.
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