I tipi di azione

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L’attore può proporre diversi tipi di azione; in generale distinguiamo tre fondamentali tipi di azione:

1. Di cognizione, tendono all’accertamento del diritto dell’attore.

2. Esecutive, tendono alla realizzazione concreta di quanto contenuto in un titolo esecutivo.

3. Cautelari, tendono a evitare che la lunghezza del processo possa danneggiare il diritto di una parte in maniera grave o irreparabile; si basa sui presupposti del fumus boni iuris (probabilità che il diritto vantato esista) e del periculum in mora (pericolo nel ritardo).

Le azioni di cognizione si suddividono a loro volta in:

a. Azione di accertamento: tende solo a fornire certezza su una situazione giuridica reputata incerta dall’attore; è tipica dei diritti assoluti.

b. Azione di condanna: oltre all’accertamento, l’attore chiede il giudice condanni l’altra parte all’adempimento di un obbligo insoddisfatto, è tipica dei diritti relativi.

c. Azione costitutiva: prevista dall’art. 2908 c.c. è tipica,  cioè può essere esercitata solo nei casi previsti dalla legge.  Ciò accade perché con l’azione costitutiva si va a incidere su situazioni giuridiche di soggetti anche contro la loro volontà, ed è per questo che il legislatore ha voluto che ciò fosse possibile solo in casi espressamente previsti. Con quest’azione si fanno valere diritti potestativi o un potere.

In merito alle azioni costitutive, ne distinguiamo due tipi, le azioni costitutive necessarie e non necessarie. Le prime, le necessarie, si hanno quando la modificazione giuridica è possibile solo con la sentenza, come nel caso dell’annullamento del contratto, mentre le non necessarie si hanno quando la modificazione giuridica è possibile anche senza la sentenza, come accade nel caso della servitù coattiva, che può costituirsi anche per libero accordo tra le parti; in questi ultimi casi accade che le parti  si rivolgono al giudice quando non riuscite a trovare un accordo sulla modificazione giuridica.

 

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