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L’attore può proporre diversi tipi di azione; in generale
distinguiamo tre fondamentali tipi di azione:
1.
Di cognizione,
tendono all’accertamento del diritto dell’attore.
2.
Esecutive,
tendono alla realizzazione concreta di quanto contenuto in un titolo esecutivo.
3. Cautelari, tendono a evitare che la lunghezza del processo possa danneggiare il diritto di una parte in maniera grave o irreparabile; si basa sui presupposti del fumus boni iuris (probabilità che il diritto vantato esista) e del periculum in mora (pericolo nel ritardo).
Le azioni di cognizione si suddividono a loro
volta in:
a.
Azione di accertamento:
tende solo a fornire certezza su una situazione giuridica reputata incerta
dall’attore; è tipica dei diritti assoluti.
b.
Azione di condanna:
oltre all’accertamento, l’attore chiede il giudice condanni l’altra parte
all’adempimento di un obbligo insoddisfatto, è tipica dei diritti relativi.
c.
Azione costitutiva:
prevista dall’art. 2908 c.c. è tipica,
cioè può essere esercitata solo nei casi previsti dalla
legge. Ciò
accade perché con l’azione costitutiva si va a incidere su situazioni giuridiche
di soggetti anche contro la loro volontà, ed è per questo che il legislatore ha
voluto che ciò fosse possibile solo in casi espressamente previsti. Con
quest’azione si fanno valere diritti potestativi o un potere.
In merito alle
azioni costitutive, ne distinguiamo due tipi, le azioni costitutive necessarie e
non necessarie. Le prime, le necessarie, si hanno quando la modificazione
giuridica è possibile solo con la sentenza, come nel caso dell’annullamento del
contratto, mentre le non necessarie si hanno quando la modificazione giuridica è
possibile anche senza la sentenza, come accade nel caso della servitù coattiva,
che può costituirsi anche per libero accordo tra le parti; in questi ultimi casi
accade che le parti
si
rivolgono al giudice
quando non riuscite a trovare un accordo sulla modificazione
giuridica.
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