I termini per le impugnazioni

Nel paragrafo precedente abbiamo fatto riferimento a diversi concetti che ora è necessario approfondire, cominciando dal primo e più importante, i termini per impugnare (artt. 325 e ss.) che sono:

1. Appello: 30 gg. dalla notificazione della sentenza, se manca la notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

2. Opposizione di terzo revocatoria (art. 404, 2° comma): 30 gg. dalla scoperta del dolo, della falsità o della collusione.

3. Opposizione di terzo semplice (art. 404,1° comma): non c’è termine.

4. Revocazione ordinaria (art. 395 n. 4 e 5): 30 gg. dalla notifica della sentenza o, se manca, 6 mesi dalla pubblicazione

5. Revocazione straordinaria (art. 395 n. 1, 2, 3, 6): 30 gg. dalla scoperta del vizio o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice.

6. Ricorso per cassazione: 60 gg. dalla notificazione della sentenza oppure, se manca, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Come si è visto, per l’appello, ma anche per il ricorso per cassazione e per la revocazione ordinaria vi sono due termini per l’impugnazione: un termine breve, che, decorre dalla notificazione della sentenza (art. 285), e un termine lungo che decorre, mancando la notifica della sentenza, dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria.

Per far decorrere il termine breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata presso il procuratore costituito per il giudizio precedente. Nel caso di contumacia, la sentenza deve essere notificata alla parte personalmente. La giurisprudenza ritiene che la notificazione della sentenza faccia decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei riguardi del notificato sia nei confronti del notificante.

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