Nel paragrafo precedente
abbiamo fatto riferimento a diversi concetti che ora è necessario approfondire,
cominciando dal primo e più importante, i termini per impugnare (artt. 325 e
ss.) che sono:
1.
Appello: 30 gg. dalla notificazione
della sentenza, se manca la notificazione, 6 mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
2.
Opposizione di terzo revocatoria
(art. 404, 2° comma): 30 gg. dalla scoperta del dolo, della falsità o della
collusione.
3.
Opposizione di terzo semplice (art.
404,1° comma): non c’è termine.
4.
Revocazione ordinaria (art. 395 n. 4
e 5): 30 gg. dalla notifica della sentenza o, se manca, 6 mesi dalla
pubblicazione
5.
Revocazione straordinaria (art. 395
n. 1, 2, 3, 6): 30 gg. dalla scoperta del vizio o dal passaggio in giudicato
della sentenza che accerta il dolo del giudice.
6.
Ricorso per cassazione: 60 gg. dalla
notificazione della sentenza oppure, se manca, 6 mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Come si è visto, per l’appello,
ma anche per il ricorso per cassazione e per la revocazione ordinaria vi sono
due termini per l’impugnazione: un termine breve, che, decorre dalla
notificazione della sentenza (art. 285), e un termine lungo che decorre,
mancando la notifica della sentenza, dalla pubblicazione della sentenza, cioè
dal deposito in cancelleria.
Per far decorrere il termine
breve per l’impugnazione, la sentenza deve essere notificata presso il
procuratore costituito per il giudizio precedente. Nel caso di contumacia, la
sentenza deve essere notificata alla parte personalmente. La giurisprudenza
ritiene che la notificazione della sentenza faccia decorrere il termine breve
per l’impugnazione sia nei riguardi del notificato sia nei confronti del
notificante.
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