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Il tribunale collegiale è composto di tre giudici, di
cui uno assume le funzioni di presidente.
Quando, nella redazione del codice di rito, si fece questa scelta, si cercò anche di evitare che tutta la causa fosse sempre svolta collegialmente, giungendo a una soluzione geniale: nell’ambito dei tre giudici se ne individua uno, il giudice istruttore, ha il compito di svolgere la fase della trattazione (e eventuale istruzione), della causa, ma senza poteri decisori, cioè senza poter decidere la causa con sentenza; la decisione finale della causa può essere presa solo dal collegio riunito, di cui fa parte il giudice istruttore in la veste di relatore.
Abbiamo, quindi, due ruoli definiti:
1. Giudice istruttore
si occupa della fase della trattazione, ma non può decidere la causa, il suo
provvedimento tipico è l’ordinanza;
2. Collegio
à si occupa
della decisione della causa, ma non della fase della trattazione, riservata al
giudice istruttore. Il suo provvedimento tipico è la sentenza.
Quando ci occuperemo della sentenza, e, in particolare
delle sentenze definitive e non definitive, chiariremo in maniera puntale i
rapporti tra giudice istruttore e collegio.
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