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L’attore prima di proporre la domanda deve porsi una serie di quesiti, il primo, che non affronteremo, riguarda la convenienza di agire in giudizio e questo perché con i tempi lunghissimi del nostro processo e i costi enormi che comporta, potrebbe non essere conveniente agire in giudizio, nonostante che l’art. 111 Cost. al comma 3 disponga che la legge deve assicurare la “ragionevole durata del processo”.
Nel caso in cui non vi sia tale “ragionevole durata” la legge n. 89\2001 (modificata dal d.l. 83\2012 che, tra l’altro, ha indicato i tempi del processo ragionevole) ha stabilito le regole per ottenere dallo Stato italiano non un risarcimento, ma una “equa riparazione” per i danni patrimoniali o non patrimoniali subiti a causa dell’eccessiva durata del processo, con domanda da proporre alla Corte di Appello.
Se però l’attore decide di agire dovrà risolvere due fondamentali problemi, la giurisdizione e la competenza.
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