Domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale è una contro domanda proposta
dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata.
Si tratta, quindi, di una domanda con la quale il
convenuto sfrutta l’opportunità offertagli dall’attore per chiedere proprio la
condanna dell’attore.
Questa però, non può essere proposta sempre, ma solo se
legata alla domanda dell’attore per il titolo, cioè la causa petendi, o perché è
collegata all’eccezione sollevata dal convenuto.
Vediamo cosa accade proprio in quest’ultima ipotesi.
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La domanda riconvenzionale, che dovrà essere contenuta nella comparsa di risposta depositata nel termine di almeno 20 gg. prima della data della prima udienza, potrà essere nulla, ma solo per la parte relativa alla edictio actionis, perché manca quella della vocatio in ius già contenuta nella citazione. L’art. 167 comma 2 prevede questa eventualità, dando al giudice il potere di assegnare un termine perentorio al convenuto per sanare i vizi della domanda riconvenzionale, ma poiché si tratta di vizi della edictio actionis, la sanatoria, come accade per la nullità della citazione per i vizi della edictio actionis, non avrà efficacia retroattiva.
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