Vedremo in seguito che le parti possono stare in giudizio anche attraverso un
rappresentate volontario, oppure che devono avvalersi di una diversa forma di
rappresentanza, la rappresentanza legale, che è quella dei genitori e del
tutore, senza dimenticare i casi di assistenza del curatore; altre volte per
stare in giudizio necessitato di particolari autorizzazioni.
Davanti al tribunale è sempre necessario avvalersi dell’attività di un avvocato,
mentre nei giudizi che devono svolgersi innanzi al giudice di pace, l’assistenza
di un difensore è necessaria solo per le cause che superano i € 516,46 (art.
82).
Tutte le situazioni di rappresentanza o di assistenza, comprese quella
riferibili all’avvocato, possono essere affette da vizi, tanto che il giudice,
in presenza di tali vizi, non potrebbe entrare nel merito della questione.
Per evitare una simile eventualità, e per permettere al giudice di giungere a
una decisione sul merito, l’art. 182, comma 2, dispone che: ”Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al
difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la
costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza,
per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine
sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
fin dal momento della prima notificazione”.
Si tratta di ipotesi diverse, perché si distinguono i casi in cui vi sia un
difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, da quelli in cui
vi siano vizi relativi alla procura rilasciata al difensore, che possono
spingersi anche all’ipotesi in cui la procura al difensore non sia stata proprio
rilasciata. In entrambi i casi, il giudice dà termine perentorio alle parti per
sanare dette situazioni; se il termine è rispettato, si avrà piena sanatoria dei
vizi con efficacia retroattiva dal momento della prima notifica, sia delle
situazioni giuridiche processuali, sia di quelle sostanziali.
In ogni caso sul giudice incombe il dovere di verificare in prima udienza la
regolarità della costituzione delle parti, e le invita a completare o a mettere
in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
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