Il difetto di rappresentanza o di autorizzazione (art. 182)

Vedremo in seguito che le parti possono stare in giudizio anche attraverso un rappresentate volontario, oppure che devono avvalersi di una diversa forma di rappresentanza, la rappresentanza legale, che è quella dei genitori e del tutore, senza dimenticare i casi di assistenza del curatore; altre volte per stare in giudizio necessitato di particolari autorizzazioni.

Davanti al tribunale è sempre necessario avvalersi dell’attività di un avvocato, mentre nei giudizi che devono svolgersi innanzi al giudice di pace, l’assistenza di un difensore è necessaria solo per le cause che superano i € 516,46 (art. 82).

Tutte le situazioni di rappresentanza o di assistenza, comprese quella riferibili all’avvocato, possono essere affette da vizi, tanto che il giudice, in presenza di tali vizi, non potrebbe entrare nel merito della questione.

Per evitare una simile eventualità, e per permettere al giudice di giungere a una decisione sul merito, l’art. 182, comma 2, dispone che: ”Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.

Si tratta di ipotesi diverse, perché si distinguono i casi in cui vi sia un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, da quelli in cui vi siano vizi relativi alla procura rilasciata al difensore, che possono spingersi anche all’ipotesi in cui la procura al difensore non sia stata proprio rilasciata. In entrambi i casi, il giudice dà termine perentorio alle parti per sanare dette situazioni; se il termine è rispettato, si avrà piena sanatoria dei vizi con efficacia retroattiva dal momento della prima notifica, sia delle situazioni giuridiche processuali, sia di quelle sostanziali.

In ogni caso sul giudice incombe il dovere di verificare in prima udienza la regolarità della costituzione delle parti, e le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

 

 

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