Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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vizi della volontà

La nozione deve essere approfondita e chiarita; abbiamo visto che la volontà è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico e la sua mancanza ne produce la nullità. 
Può accadere, tuttavia, che nel processo formativo della volontà intervenga un elemento perturbatore che la faccia deviare dal suo corso normale, fino a farla diventare diversa da quella che ci sarebbe stata senza questo elemento. Pensiamo al caso in cui acquisto un anello di ottone credendolo d'oro. È chiaro che la mia volontà di acquistare l'anello è stata condizionata dal mio errore circa il metallo di cui è formato l'anello; se non fossi caduto in errore è probabile che non avrei acquistato l'anello o l'avrei acquistato ad un prezzo più basso.  
La mia volontà è stata viziata dall'errore sull'anello, ma non si può affermare che mancasse la volontà di acquistarlo. È accaduto, infatti, che volevo acquistare proprio quell'anello credendolo d'oro; si tratta di una ipotesi di volontà viziata e non di un caso di mancanza di volontà e ciò spiega perché in caso di vizio della volontà si avrà l'annullabilità del negozio, e non la sua nullità come accade nel caso di mancanza di volontà. Possiamo quindi concludere che: un negozio affetto da vizi relativi alla volontà sarà sempre annullabile perché esiste una volontà seppure viziata mentre nei negozi in cui manca la volontà la conseguenza sarà, di regola, la nullità. Occupiamoci dei singoli vizi della volontà, errore, violenza e dolo.

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