Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
vizi del consenso
Come si vede si tratta di ipotesi distinte. Analizziamole una per una.
La violenza
; è il caso in cui consenso
del coniuge sia stato estorto con la minacce; si tratta, quindi, di violenza
morale, ipotesi identica a quella già studiata in relazione
all'annullabilità dei contratti.
Timore di eccezionale gravità
derivato da cause esterne allo sposo; i casi in cui può
verificarsi questa ipotesi sono molteplici; chiariamo subito che questo
timore prescinde da una minaccia e non deve essere ispirato dallo sposo.
Potremmo pensare, ad esempio, al matrimonio contratto per sfuggire a
persecuzioni razziali o politiche. È comunque irrilevante il timore
putativo, cioè quello che non trova giustificazione in ragioni obiettive.
Errore
sull'identità della persona dell'altro coniuge;
ipotesi più di scuola che reale. È il caso,
ad esempio, di chi commette un vero e proprio sbaglio sulla persona che ha
sposato, magari perché sotto il velo non aveva visto trattarsi di un'altra
donna. Non ricorre questa ipotesi nel caso di matrimonio contratto sotto
falso nome, poiché qui non vi è alcun errore sull'identità della persona.
Basterà semplicemente rettificare l'atto.
Errore sulle
qualità personali dell'altro coniuge;
in questo caso l'errore verte sulla qualità
del coniuge che sia essenziale alla prestazione del consenso al matrimonio.
L'articolo 122 elenca cinque ipotesi tassative di errore essenziale. In tali
casi l'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti
le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe
prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché
l'errore riguardi:
In tutti questi casi si
decade dall'impugnazione se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore, oppure sia
stato scoperto l'errore. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa,
poiché la legittimazione ad impugnare spetta solo al coniuge.
Simulazione:
è l'ipotesi in cui i coniugi contraggono matrimonio con l'accordo di non
adempiere agli obblighi e di non esercitare diritti da esso discendenti
(art. 123 c.c.). Si tratta quindi di un’ipotesi di simulazione (secondo
parte della dottrina) relativa, poiché devono necessariamente esistere
precedenti accordi. A differenza dei casi ordinari simulazione si ritiene
ammissibile la prova per testi. Si decade dall’azione dopo un anno dalla
celebrazione del matrimonio o nel caso in cui i contraenti abbiano
convissuto come coniugi dopo la celebrazione. Accenniamo ora all'azione di
nullità del matrimonio.
Questa è personale e intrasmissibile, tanto è vero
che il pubblico ministero, che spesso è anche legittimato, non può proporla
dopo la morte del coniuge. Secondo l'articolo 126 del codice civile durante
la pendenza del giudizio nullità il tribunale può ordinare la separazione
temporanea dei coniugi.
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