Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
vicende della condizione
La condizione, come abbiamo visto, è una delle
clausole più frequentemente usate dai soggetti di un negozio giuridico, elemento
accidentale che si liberi di apporre o meno;
ciò però, non deve far credere che il potere di soggetti sia illimitato
anche in merito al tipo di condizione, perché attraverso questo elemento si
potrebbe facilmente eludere divieti imposti dall'ordinamento, oppure dare
validità a negozi giuridici che, per il modo in cui vengono usati, non avrebbero
alcun riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico; chiariamo quindi il
nostro discorso cominciando a considerare in quali casi non si riconosce
validità alla condizione, situazioni che possono portare a travolgere l'intero
negozio giuridico.
Condizioni illecite o impossibili.
Condizione
illecite: sono quelle contrarie a norme imperative all'ordine pubblico e al
buon costume.
Questo tipo di condizioni rendono nullo il
contratto cui sono apposte, come ad esempio nel caso in cui io mi impegni a
vendere un appartamento a condizione che l'acquirente mi permetta la spaccio
di droga in una stanza dello stesso. Diversamente, però, bisogna ragionare
nel caso in cui la condizione sia apposta in negozi mortis causa; in
quest'ultimo caso la condizione illecita non rende nullo il negozio, ma si
considera non apposta (art. 634 c.c.) come ad esempio nel caso in cui si
dica " nomino mio erede Tizio se ucciderà Caio ".
Anche in questo caso, però, la condizione può
rendere nullo l'intero negozio quando sia stata l'unico motivo che ha
determinato il testatore a disporre
(art. 626 c.c.).
Condizioni
impossibili: solo quelle che non hanno alcuna possibilità di realizzarsi;
esempio tipico " ti darò 100 se toccherai il cielo con un dito ". Anche in
questo caso bisogna distinguere tra negozi inter vivos e mortis causa; nei
primi la condizione renderà nullo l'intero negozio, mentre nei negozi mortis
causa si avrà per non apposta a meno che non sia stato l'unico motivo che ha
spinto il testatore a disporre.
Sempre in merito alle condizioni impossibili
bisogna distinguere il caso della condizione sospensiva da quello
della condizione risolutiva;
la prima, se impossibile, comporta la
nullità dell'intero contratto mentre la seconda non influisce sulla sua
validità.
Un esempio chiarirà come mai esiste questa
differenza: " ti darò 100 se toccherai il cielo con un dito ".
In questo caso è evidente per quale motivo la
condizione rende
nullo l'intero negozio. Condizione risolutiva impossibile: " continuerai
abitare della mia casa sino a quando toccherai il cielo con un dito ". Qui
il contratto è perfettamente valido poiché intendo consentire, in realtà,
l'uso perpetuo della mia abitazione.
La condizione illecita o impossibile può essere
apposta anche ad un patto contrattuale e non a tutto l'intero negozio; in
questo caso vi sarà la nullità della singolo patto a meno che risulti che le
parti non avrebbero concluso quel contratto senza il patto reso nullo dalla
condizione (art. 1419 c.c.).
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