Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
vicende dei
singoli rapporti nella solidarietà
Abbiamo visto che nelle
obbligazioni solidali i rapporti sono identici tra loro, anche se distinti.
La molteplicità dei rapporti deriva dal numero dei
soggetti coinvolti e, proprio perché si parla di più di una persona, possono
verificarsi situazioni particolari che riguardano singolarmente uno dei
creditori o dei debitori.
Vediamo le diverse ipotesi:
-
Costituzione in mora (art. 1219 c.c.): fatta nei confronti di
un debitore in solido non ha effetto anche per gli altri , ma interrompe
anche per loro la prescrizione (art. 1308 e 1310 c.c.). Nella
solidarietà attiva la costituzione in mora effettuata da uno dei
creditori giova anche agli altri;
-
Sospensione della prescrizione ( art.1310 comma 2): vale solo
per il debitore o creditore in solido considerato. È anche vero, però,
che il debitore che comunque sia stato costretto a pagare ha azione di
regresso verso gli altri debitori liberati per il maturarsi, a loro
favore, della prescrizione.
-
Rinunzia alla prescrizione: il debitore, bontà sua, può
rinunziare alla prescrizione, ma questa rinunzia non si estende agli
altri debitori per i quali sia maturata la prescrizione. Di conseguenza
il debitore che ha rinunziato alla prescrizione, e ha pagato, non ha poi
azione di regresso nei confronti degli altri condebitori che solo stati
liberati per il maturarsi della prescrizione.
-
Rinunzia alla solidarietà (art. 1311
c.c.): il creditore può rinunziare alla solidarietà a favore di uno dei
condebitori. Ma non per questo rinunzia automaticamente alla solidarietà
nei confronti degli altri condebitori. La rinunzia si presume in due
casi specifici ex. art. 1311 comma 2, e cioè quando:
1. Il creditore rilascia al debitore il solido che ha pagato solo per la
sua parte quietanza senza alcuna riserva.
2. Il creditore cita in giudizio un debitore solidale, ma solo per la
sua parte e questo debitore ha aderito alla domanda o è stato condannato
per la sola parte del suo debito. Un principio simile, per la perdita
della solidarietà, è espresso dall’art. 1312 c.c. in relazione al
pagamento separato dei frutti e interessi.
-
Rinunzia alla solidarietà e
insolvenza di uno degli altri condebitori in solido rimasti ( art. 1313
c.c.): la parte di debito del debitore insolvente si ripartirà tra
tutti gli altri condebitori, compreso quello liberato dalla solidarietà.
-
Remissione del debito
(art. 1236 c.c.): la remissione del debito nei
confronti di uno dei debitori libera anche gli altri (art. 1301 c.c.) a
meno che il creditore abbia deciso di riservare il suo diritto verso di
loro. In tal caso si dovrà sottrarre la parte che spettava al debitore
liberato. Nella solidarietà attiva la remissione libera il debitore solo
della parte del creditore che l'ha effettuata;
-
Riconoscimento del debito (art. 1988 c.c.): nella solidarietà
passiva non ha effetto per gli altri debitori (art. 1309 c.c.), in
quella attiva ha effetto nei confronti di tutti i creditori in solido;
-
Impossibilità sopravvenuta per causa
imputabile al debitore
(art.1218 c.c.): gli altri debitori dovranno comunque
corrispondere il valore della prestazione dovuta (art. 1307 c.c.), ma al
debitore responsabile dell'inadempimento potrà essere chiesto il
risarcimento del danno ulteriore;
-
Novazione (art. 1230 c.c.):se si rinnova il rapporto tra il
creditore e uno dei condebitori (art. 1300 c.c.) gli altri sono liberati
salvo che si sia voluta limitare la novazione solo ad uno dei debitori;
in tal caso gli altri sono comunque tenuti alla prestazione originaria,
diminuita, però, della parte che spettava al debitore che ha rinnovato
il rapporto. Nella solidarietà attiva la novazione tra uno dei
creditori in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri se non
per la parte del creditore che ha rinnovato il rapporto;
-
Confusione (art. 1253 c.c.): l'obbligazione si estingue solo
per la parte di quel debitore che è divenuto anche creditore (art. 1303
c.c.); ugualmente, ma in maniera inversa, accade nella solidarietà
attiva;
-
Compensazione (art. 1241 c.c.): è ammessa nella solidarietà, ma
con caratteristiche particolari. Il debitore in solido, in generale, non
può opporre le eccezioni personali degli altri condebitori
( art. 1297) e quindi anche la compensazione.
Ma l’art. 1302 deroga in parte questo principio.
Il debitore in solido può infatti opporre la compensazione di
altro condebitore ma solo per la parte dovuta da questo altro
condebitore. Nella solidarietà attiva a uno dei creditori in solido il
debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da uno degli
altri creditori, ma solo per la parte di questo.
-
Transazione (art. 1965 c.c.): nella solidarietà passiva vale
solo nei confronti del debitore che l'ha stipulata a meno che gli altri
non dichiarino di volerne profittare (art. 1304 c.c.); ugualmente
accade, ma in maniera inversa, nella solidarietà attiva.
Torna alla pagina iniziale del manuale