Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
La scelta politica
del legislatore di non equiparare completamente le unioni civili al
matrimonio, ha comportato una serie di aggiustamenti ulteriori sulle leggi
vigenti che cerchiamo di riassumere.
1)
Amministrazione di sostegno (comma
15 art. 1): nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare
preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso.
2)
Annullamento del
contratto per violenza morale (comma 16 art. 1):
la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile
costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
3)
Indennità previste a
favore del lavoratore in caso di sua morte (comma
17 art. 1): in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate
dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche
alla parte dell'unione civile.
4)
Cause di sospensione
della prescrizione (comma 18 art. 1): la
prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
Infine il comma 20 dell’art. 1 dispone che: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Come si vede si tratta di una
sorta di rinvio “omnibus”
che lascia all’interprete il compito di
sostituirsi al legislatore ed effettuare mentalmente le sostituzioni. Questa
sostituzione omnibus, tuttavia non si applica alle norme previste dal codice
civile, che necessitano quindi di appositi richiami, e alla legge sulle
adozioni
e affidamento dei minori ( legge 4 maggio
1983 n. 184) che restano comunque regolate dalla precedente disciplina.
In altre parole se le norme del codice
civile sono richiamate dalle legge sulle unioni civili, vi sarà la
sostituzione della parola coniuge o coniugi con quella di parte o parti
dell’unione civile negli articoli del codice civile; dove, invece, questo
richiamo non c’è le parole coniuge o coniugi non saranno sostituite. Si nota
poi che il legislatore in qualche modo giustifica questa “tecnica”
legislativa: lo fa al
solo fine
di assicurare
l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso..
Il comma 32 e 33 dell’art. 1, infine, prevedono modifiche a due articoli del
codice civile.
Riportiamoli.
Comma 32:
All'articolo 86
del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le
seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
Comma 33:
All'articolo
124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono
inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
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