Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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varie sulle unioni civili

La scelta politica del legislatore di non equiparare completamente le unioni civili al matrimonio, ha comportato una serie di aggiustamenti ulteriori sulle leggi vigenti che cerchiamo di riassumere. 

1) Amministrazione di sostegno (comma 15 art. 1): nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2) Annullamento del contratto per violenza morale (comma 16 art. 1): la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
3) Indennità previste a favore del lavoratore in caso di sua morte (comma 17 art. 1): in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
4) Cause di sospensione della prescrizione (comma 18 art. 1): la prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

Infine il comma 20 dell’art. 1 dispone che: “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.

Come si vede si tratta di una sorta di rinvio “omnibus”  che lascia all’interprete il compito di sostituirsi al legislatore ed effettuare mentalmente le sostituzioni. Questa sostituzione omnibus, tuttavia non si applica alle norme previste dal codice civile, che necessitano quindi di appositi richiami, e alla legge sulle adozioni  e affidamento dei minori ( legge 4 maggio 1983 n. 184) che restano comunque regolate dalla precedente disciplina.
In altre parole se le norme del codice civile sono richiamate dalle legge sulle unioni civili, vi sarà la sostituzione della parola coniuge o coniugi con quella di parte o parti dell’unione civile negli articoli del codice civile; dove, invece, questo richiamo non c’è le parole coniuge o coniugi non saranno sostituite. Si nota poi che il legislatore in qualche modo giustifica questa “tecnica” legislativa: lo fa al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso.. Il comma 32 e 33 dell’art. 1, infine, prevedono modifiche a due articoli del codice civile.

Riportiamoli.

Comma 32:

All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Comma 33:

All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

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