Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
usufrutto
L'usufrutto è un altro
diritto reale che limita in maniera quasi completa le facoltà del
proprietario sul bene.
Da questo punto di vista è simile all'enfiteusi,
ma da questa se ne distingue perché l'usufruttuario deve rispettare la
destinazione economica del bene e non ha alcun obbligo di miglioramento.
Aggiungiamo, poi, che non è previsto alcun diritto di affrancazione in suo
favore.
Anche con queste differenze, tuttavia, le facoltà
del proprietario sono totalmente compresse, tanto che per indicare il suo
diritto di parla di "nuda proprietà". Il proprietario può però vendere la
sua nuda proprietà, o costituirvi pegno o ipoteca.
L'usufrutto si distingue dall'enfiteusi
anche per i beni che ne possono costituire l'oggetto.
Mentre l'enfiteusi ha per oggetto solo beni
immobili, l'usufrutto può avere oggetto anche beni mobili, titoli di credito
(come le azioni), ma anche aziende, universalità prodotti dell'ingegno oltre
a, ovviamente, ai beni immobili.
In genere tale diritto ha ad oggetto beni
inconsumabili, ma può esserci usufrutto anche su beni consumabili (art. 995
c.c.).
In questo caso l'usufruttuario non potrà certo
restituire la stessa cosa ricevuta (pensiamo che oggetto dell'usufrutto
siano delle caramelle) ma un'altra di uguale quantità o qualità o pagare il
valore del bene.
Si parla in questi casi di "quasi usufrutto" e si
discute se questo possa esistere da solo o riguardi beni che sono compresi
in un più vasto usufrutto di beni inconsumabili (vedi il primo comma
dell'art. 995 c.c.). La dottrina è in prevalenza per la prima ipotesi.
Schematizziamo, ora, nel solito modo gli elementi
essenziali dell'usufrutto.
Avendo già detto del suo oggetto,
vediamo come si
costituisce l’usufrutto:
In merito alla durata, l'art.
979 c.c. ci chiarisce che questo non può eccedere la durata della vita
dell'usufruttuario, e di conseguenza, non può essere perpetuo. Se è
costituito a favore delle persone giuridiche non può eccedere trenta anni.
Visto il modo come si costituisce il diritto,
analizziamone il contenuto che si sostanzia nei diritti e negli obblighi
dell'usufruttuario e del proprietario. Cominciamo con i diritti e obblighi
dell'usufruttuario l'usufruttuario:
Occupiamoci,
ora, in maniera particolare degli obblighi dell'usufruttuario.
Abbiamo già visto che deve rispettare la
destinazione economica del bene.
Aggiungiamo che deve prendere le cose nello
stato in cui si trovano, ma non deve certo restituirle così come si
trovavano.
Questo non significa, tuttavia, che
l'usufruttuario può deteriorare i beni sino a distruggerli o danneggiarli.
Dispone, infatti, il secondo comma dell'art. 1001 c.c. che:”
Nel godimento della
cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.
L'usufruttuario restituirà quindi il bene
dopo averlo usato secondo la necessaria diligenza, e se questa è stata
osservata, il proprietario non potrà certo dolersi delle condizioni in cui è
stato restituito il bene. Nell'ambito degli obblighi gravanti
sull'usufruttuario secondo l'art. 1004 c.c. vi rientrano le spese per la
manutenzione ordinaria, la custodia e l'amministrazione del bene.
Deve, inoltre, provvedere a sostenere tutti
i pesi che gravano sul reddito, e ciò perché ha l'effettivo godimento del
bene (art. 1008 c.c.) mentre al proprietario spettano i carichi gravanti
sulla proprietà (art. 1009 c.c.) ma l'usufruttuario dovrà corrispondere
l'interesse sulla somma pagata.
Consideriamo, ora, i
diritti e obblighi del
proprietario del proprietario:
Concludiamo l'argomento elencando i casi di cessazione dell'usufrutto:
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