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I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione, ma i proventi ricavati dall’ esercizio dell’usufrutto sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figlio (art. 324). Quando vi sia un solo genitore a esercitare in modo esclusivo la responsabilità, questi sarà anche il titolare esclusivo dell’usufrutto ( art. 327).
Tale diritto di usufrutto non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori, e l'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o del genitore titolare esclusivo dell’usufrutto, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nonostante si tratti di un usufrutto che trova nella legge, e non nel contratto, la sua fonte, sui genitori gravano gli obblighi propri dell’usufruttuario (art. 325).
Nel caso poi che il
genitore già sposato passi a nuove nozze, conserverà comunque l’usufrutto
legale, che però acquista una disciplina particolare (art. 328), perché
questo genitore ha l'obbligo di accantonare in favore del figlio quanto
risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione di quest'ultimo.
Non sono soggetti a usufrutto legale:
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