Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
usucapione
L'usucapione è quindi un modo
di acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e degli altri
diritti reali che si verifica per cause opposte alla prescrizione; mentre
nella prescrizione il diritto si perde a causa del trascorrere del
tempo, accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto, nella usucapione
il diritto si acquista per il trascorrere del tempo accompagnata da una
attività svolta da un soggetto su un bene su cui grava un diritto reale
altrui; questa attività è il possesso. In via figurata è come se il
possessore "assorbisse" il diritto reale altrui, quando il suo titolare non
faccia nulla per farlo valere nel periodo stabilito dalla legge.
Le cause che producono la prescrizione e
l'usucapione sono quindi diverse, se non proprio opposte, ma simili sono le
esigenze che soddisfano i due istituti perché in entrambi i casi è
necessario garantire la certezza delle situazioni giuridiche. La
prescrizione serve a garantirle nel caso di lunga inerzia del titolare del
diritto, l'usucapione, all'opposto, serve a renderle stabili riconoscendo
che una situazione di fatto protratta per un lungo tempo e in assenza di
contestazioni da parte del titolare del diritto, può portare all'acquisto
del diritto a favore di chi la esercitava, cioè a favore del possessore. Un
esempio chiarirà ulteriormente il concetto.
Supponiamo che io sia proprietario di un fondo
agricolo, ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata
non me ne occupi per venti anni. Nello stesso periodo, però, un contadino
occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi,
quindi, come se fosse il proprietario; se io non faccio valere il mio
diritto per venti anni, e il possesso del contadino dura ininterrottamente
per lo stesso periodo, il contadino diverrà proprietario del fondo per
usucapione, mentre io avrò perso il diritto proprio perché usucapito dal
contadino. L'esempio non è stato scelto a caso, perché se è vero che la
proprietà è uno dei pochi diritti che non si prescrivono, è anche vero che
può essere persa a causa della usucapione.
L'elemento fondamentale dell’usucapione è quindi
il possesso; vediamone le caratteristiche
del possesso ad usucapionem:
Occupiamoci in maniera più
specifica delle ultime due caratteristiche viste nell’elenco.
Per possesso
continuo s’intende la permanente manifestazione della propria signoria sulla
cosa. Il possesso deve poi essere
ininterrotto; in altre parole non devono accadere fatti che siano idonei a
interrompere il possesso, e l'interruzione può essere naturale, quando non
vi sia il possesso per oltre un anno (1167 c.c.), e civile ex art. 1165 c.c.
che richiama, in quanto applicabili, le norme sulla interruzione e
sospensione della prescrizione.
Veniamo, ora,
ai periodi di tempo
necessari per l'usucapione. Questi sono
diversi secondo il tipo di bene da usucapire.
Un caso particolare riguarda l'usucapione abbreviata prevista dall'art. 1159 c.c. Qui l’usucapione si realizza su beni immobili, ma invece di essere ventennale, è decennale. L'abbreviazione dei termini si spiega per le particolari condizioni del possesso; per aversi usucapione abbreviata è necessario:
In presenza di queste condizioni, l'usucapione si compie dopo soli dieci anni dalla data della trascrizione del titolo.
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