Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
uso e abitazione
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Nozione
dell'uso (art. 1021c.c.): è un diritto reale dal contenuto più limitato
dell'usufrutto perché attribuisce al suo titolare il potere di servirsi del
bene e, nel caso sia fruttifero, di raccoglierne i frutti, ma solo per
quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia.
Come si vede dalla
definizione l'uso è una sorta di fratello minore dell'usufrutto, perché i
poteri dell'usuario sono ben più limitati di quelli dell'usufruttuario.
Anche l'usuario, infatti, può, al pari dell'usufruttuario, servirsi della
cosa, usarla, ma, a differenza di questo, può percepire i frutti solo per
quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia. Aggiungiamo, poi,
che non può appropriarsi dei frutti civili, cedere il diritto o dare in
locazione il bene.
Per l'abitazione
i poteri del titolare del diritto sono
ancora più limitati.
Dispone, infatti, l'art. 1022
c.c.: ” Chi ha
il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni
suoi e della sua famiglia”. Come si vede in questo
caso il diritto è limitato alla sola abitazione della casa, escluso, quindi,
l'uso del bene.
Il codice civile all'art. 540 ci indica
un’applicazione specifica di questo diritto reale, attribuito al coniuge
legittimario. Anche per l'abitazione vige il divieto di cessione e di
locazione, ma in entrambi i casi vi è l'obbligo delle riparazioni ordinarie,
alle spese di coltura (per l'usuario), al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario(art. 1025 c.c.).Chiudiamo l'argomento ricordando che l'art.
1026 c.c. dispone che le disposizioni relative all'usufrutto si applicano,
in quanto compatibili, all'uso e alla abitazione, confermando, così, la
"parentela" tra questi tre diritti reali.
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