Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
uso della cosa comune
Come abbiamo già detto ogni
partecipante alla comunione può esercitare le normali facoltà che spettano a
ogni titolare di un diritto reale, ed infatti l'art. 1102 c.c. dispone che
ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto.
La libertà del singolo partecipante, non deve
trasformarsi, quindi, in limitazione della libertà altrui.
Si può, infatti, fare della cosa comune ciò che si
ritiene più opportuno, anche migliorarla apportando a proprie spese e a
proprio vantaggio le modificazioni necessarie per il migliore godimento
della cosa. È da considerare, tuttavia, che l'attività del singolo
partecipante non può spingersi sino a mutare la destinazione del bene,
trasformando, ad esempio, un terreno coltivato in un parcheggio. È
possibile, inoltre, che siano apportate migliorie che siano di vantaggio per
tutti i comunisti, ma queste non potranno essere prese per iniziativa di un
singolo partecipante, essendo necessario il concorso della volontà degli
altri partecipanti. Il partecipante non può, inoltre, estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri (art. 1102 comma 2) se non
compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Ciò vuol dire che l'uso della cosa comune non può
far usucapire la quota di uno o più condomini, a meno che non muti
l'atteggiamento del singolo condomino, che, per esempio,usa il bene come se
fosse di sua esclusiva proprietà. In merito agli obblighi, l'art. 1104 c.c.
dispone che ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento della cosa comune e per le altre spese
deliberate dalla maggioranza dei comunisti. Non c'è modo di liberarsi da
questi obblighi, a meno di non rinunziare al proprio diritto.
Ciò stabilito, poniamoci una delicata questione, i comunisti sono responsabili in solido per le
obbligazioni contratte per la cosa comune?
L'art. 1115 c.c. che si occupa delle
obbligazioni solidali dei partecipanti, non ci chiarisce il problema, ma si
ritiene che le obbligazioni prese per la cosa comune siano solidali, sempre
che siano state validamente contratte con il terzo, che, cioè siano state
rispettate le norme sulla comunione in merito alla amministrazione della
cosa comune.
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