Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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trasmissibilità dell'azione
di riconoscimento per difetto di veridicità
L’art. 267 del codice civile
si occupa dei casi di trasmissibilità dell’azione del riconoscimento per
difetto di veridicità. Prima della riforma sulla filiazione questo articolo
era composto di poche righe, ma ora, grazie alla riforma, è composto di
“molte righe”, tanto che è necessario parlarne in un paragrafo apposito.
Poniamoci allora la prima domanda: è possibile che
l’azione di cui parliamo possa essere trasmessa a soggetti diversi da quelli
che abbiamo visto nel paragrafo precedente? Teoricamente no, perché si
tratta di iniziative di carattere strettamente personale, ma di fronte alla
morte del legittimato ad agire, si può pensare alla trasmissibilità
dell’azione prima che questa sia stata esercitata dall’avente diritto.
Vediamo i vari casi:
-
ipotesi di impugnazione che poteva essere proposta per violenza e
di impugnazione da parte di un soggetto che è stato interdetto ( artt.
265 e 266): se l'autore del riconoscimento è morto senza aver
promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può
essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi;
-
impugnazione proposta che poteva essere proposta dall’autore del
riconoscimento (art. 263 primo comma): se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso
l'azione, ma prima che sia decorso il termine di un anno ( art. 263
comma 3), sono ammessi ad esercitare l’impugnazione al posto suo i
discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte
dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta
di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di
ciascuno dei discendenti.
-
impugnazione che poteva essere proposta dal figlio: se il
figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l’azione, sono ammessi
ad esercitarla al suo posto il coniuge o i discendenti nel termine di un
anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal
raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.
-
impugnazione da parte di chiunque vi abbia interesse nel caso di
morte dell’autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto: la
morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno
interesse, nel termine di cinque anni dal giorno dell’annotazione del
riconoscimento nell’atto di nascita ( art. 263 comma 4).
In tutti questi casi, in relazione ai termini,
è prevista la sospensione degli stessi ex art. 245, e l’azione potrà essere
proposta anche da un curatore speciale, nei casi di morte che abbiamo appena
visto, indicato dal giudice
(art.
244 comma 6 e art. 245).
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