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Nozione: è lo
strumento di pubblicità predisposto dall'ordinamento per rendere certi i
fatti che riguardano i beni immobili (artt. 2643 c.c.) e i beni mobili
registrati (artt. 2683 e ss. c.c.).
La trascrizione si attua attraverso degli appositi registri dove sono riportate le notizie essenziali del bene che interessa; per le automobili, ad esempio, è stato costituito il P.R.A. mentre per gli immobili presso i registri tenuti dalle conservatorie immobiliari ( ora, però, la competenza è passata all'Agenzia del territorio ex l. 29\10\1991 e successive modifiche). Occupiamoci proprio della trascrizione dei beni immobili, ma prima di vederne ( in sintesi) la disciplina, fissiamo alcuni punti fermi dell'istituto:
Ciò stabilito, vediamo la
disciplina della trascrizione. Cominciamo con gli atti che devono essere
trascritti.
L'art. 2643 c.c. stabilisce quali sono gli atti
che devono essere trascritti; ricordiamo, tra i tanti, i contratti che
trasferiscono la proprietà di beni immobili, o diritti reali di godimento
sulla proprietà, o, ancora la comunione costituita per tali diritti.
Ricordiamo, ancora, i contratti di
locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni. Secondo
l'art. 2645 c.c. devono poi essere trascritti tutti gli atti che producono
gli effetti dei contratti previsti dall'art. 2643 c.c. come, ad esempio, la
sentenza che costituisce una servitù coattiva ex art. 1032 c.c. Gli effetti
della trascrizione relativamente a tali atti sono disciplinati dall'art.
2644 c.c. secondo cui:
“Gli atti
enunciati nell'articolo precedente (2643) non hanno effetto riguardo ai
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base
a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non può avere effetto
contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti
acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data
anteriore”. In altre parole si sancisce
l'opponibilità dell'atto nei confronti di altri che l'hanno trascritto
successivamente.
Non sono solo gli atti dell'art.
Ricordiamo la trascrizione di contratti
preliminari ex art. 2645 bis, dove è previsto che la trascrizione del
contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei
contratti preliminari oppure della sentenza che accoglie la domanda diretta
ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari
predetti, prevale su analoghi atti effettuati successivamente da altri.
Ancora devono essere trascritte le divisioni (
art. 2646 c.c.); la trascrizione dell'eredità e del legato se ha ad oggetto
beni immobili ( art. 2648 c.c.); le sentenze e (art. 2651 c.c.) e le domande
giudiziali ( art. 2652 c.c.) sempre relative a detti beni anche quando si
dichiari la invalidità o inefficacia degli atti relativi a beni immobili(
art. 2655 c.c. in tal caso v'è annotazione), e da ultimo, la trascrizione di
atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche ( art. 2645 ter c.c.), trascrizione che secondo
alcuni avrebbe introdotto in Italia l'istituto del trust.
Come già accennato, è essenziale, per
l'opponibilità ai terzi, che vi sia la continuità delle trascrizioni.
Secondo l'art. 2650 c.c. se un atto di
acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni
a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto
l'atto anteriore di acquisto. Sulla procedura per la trascrizione è
necessario, secondo l'art. 2657 c.c. possedere una sentenza o una scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, oppure un
atto pubblico.
Possedendo uno di questi titoli ci si può recare
dal conservatore che si trova presso l'ufficio dei registri immobiliari dove
si trova l'immobile, e presentate una copia autenticata degli stessi e
una nota di trascrizione, con il contenuto richiesto dall'art. 2659 c.c., e
il pubblico ufficiale provvederà alla trascrizione procedendo ad una
numerazione progressiva degli atti relativi al bene in questione. Il
conservatore è personalmente responsabile per i ritardi e gli errori della
trascrizione, come anche il notaio o altro pubblico ufficiale che ha
ricevuto o autenticato l'atto, che devono curare che la trascrizione sia
eseguita nel più breve tempo possibile (art. 2671 c.c.). La trascrizione,
infine, può essere cancellata quando ciò sia consentito dalle parti
interessate oppure è ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato.
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