È una tipica prova costituenda e, a differenza del giuramento e della confessione, non è una prova legale, ma libera. La prova testimoniale è vista con sfavore dal legislatore che la sottopone a numerosi limiti di ammissibilità agli articoli 2721 e ss. vediamoli:
Abbiamo visto i limiti
all’ammissibilità della prova per testimoni, tuttavia è possibile superarli
in presenza di determinate condizioni:
1. Quando vi è un principio di prova per iscritto:
lo scritto non deve provenire dalla parte che ha proposto la domanda, ma
dall’altra parte o da un suo rappresentante, inidoneo di per sé a provare
direttamente il fatto, ma sufficiente a renderlo verosimile; 2. Quando il
contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una
prova scritta: questa impossibilità non deve essere configurata in astratto
per dati rapporti di parentela, di affinità o professionali, ma deve
valutarsi in concreto con riferimento ad una data relazione. L’impossibilità
materiale, poi, deve essere assoluta e comunque indipendente dalla volontà
del contraente che desume l’impossibilità; 3.Quando il contraente ha senza
sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova: la perdita del
documento non deve essere stata causata da un comportamento negligente della
parte che deve comunque provare: a) l’esistenza del documento stesso; b) il
suo contenuto, allo scopo di stabilirne la validità formale e sostanziale;
c) la perdita verificatasi senza sua colpa.
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