Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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testamento
pubblico
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Nozione (art.603 c.c.): è il testamento redatto
dal notaio secondo la volontà espressa dal testatore con le formalità
previste dalla legge.
Come si vede questo tipo di testamento è redatto per
atto pubblico, ed ha quindi l'efficacia tipica di questi atti: fa piena
prova di quanto si è svolto davanti al notaio sino a querela di falso.
Vediamone i requisiti
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Dichiarazione del testatore resa al notaio alla presenza di due
testimoni;
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Redazione effettuata per iscritto da parte del notaio delle
dichiarazioni del testatore;
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Lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Anche di
queste formalità è fatta menzione nel testamento;
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Indicazione del luogo, della data del ricevimento e dell'ora della
sottoscrizione;
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Sottoscrizione del testatore, dei testimoni e
del notaio.
Può darsi che il testatore non sia in grado di sottoscrivere o possa farlo
solo con grave difficoltà; anche di questa eventualità deve essere fatta
menzione nel testamento, mentre se il testatore non sa leggere i testimoni
dovranno essere quattro al posto di due. Anche in questo caso non tutti i
requisiti formali sono richiesti a pena di nullità; per l'art. 606 c.c. il
testamento pubblico è nullo quando manca la redazione per iscritto da parte
del notaio delle dichiarazioni del testatore, oltre alla sottoscrizione
dello stesso notaio e del testatore. Negli altri casi vi sarà annullabilità
assoluta dell'atto. L'azione si prescrive nell'ordinario termine di cinque
anni, da calcolarsi dalla data di esecuzione delle disposizioni
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