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termine
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Del termine
possiamo dare due nozioni diverse:
Le regole previste per il
termine a volte si riferiscono al termine di scadenza, altre volte al
termine di efficacia e anche a entrambi; per evitare confusione
specificheremo quando ci riferiamo all'uno o all'altro termine; se, invece,
ci riferiamo al termine senza null'altro indicare, vogliamo dire che la
regola si adatta a entrambe le ipotesi. Il termine al pari della condizione
si riferisce a un evento futuro, ma, a differenza di questa, certo.
Avremo, quindi, termine sia nel caso in cui si
sappia esattamente quando si verificherà l'avvenimento (ad es. il 15 marzo)
sia nel caso in cui non si sappia quando si verificherà (ad es. il giorno
della morte di Tizio); ciò perché l'elemento caratterizzante del termine è
la certezza.
Vediamo ora come si computa il termine.
Il termine differisce dalla
condizione per il suo carattere di certezza.
In quest’ottica si capisce come mai il termine non
ha efficacia retroattiva, a differenza di quanto accade nella condizione
che, se avverata, rende il diritto esistente sin dal giorno in cui è stato
posto in essere negozio condizionato.
Nel caso del termine di efficacia, invece, il
diritto esiste o cessa di esistere alla scadenza del termine. Non è quindi
il caso di far riferimento ad alcuna retroattività vista la certezza momento
in cui si produrranno o cesseranno di prodursi gli effetti del negozio. Il
termine di scadenza può essere stabilito a favore del debitore, come accade
di solito, o del creditore; in quest'ultimo caso il creditore potrà chiedere
l'adempimento anche prima della scadenza del termine. Se invece è stabilito
a favore del debitore, il creditore non potrà chiedere l'adempimento prima
alla scadenza.
Tuttavia, se il debitore paga prima della
scadenza, non potrà ripetere quanto pagato e ciò perché il diritto del
creditore era già esistente ma s'era differito solamente l'adempimento
(articolo 1185 c.c.).In certi casi, però, il debitore perde beneficio del
termine di scadenza, quando cioè si trovi in condizioni tali che il passare
del tempo mette in pericolo l'adempimento della obbligazione.
Ciò accade, secondo l'articolo 1186 del codice
civile, quando il debitore è divenuto insolvente (caso tipico è quello del
fallimento), oppure quando ha volutamente diminuito le garanzie che aveva
dato per l'adempimento o, infine, non ha fornito quelle promesse. Se per
l'obbligazione non è stato stabilito alcun termine di adempimento, vuol dire
che il creditore potrà chiedere l'adempimento nel momento che riterrà più
opportuno, a meno che per la natura della obbligazione o per gli usi sia
comunque necessario un termine che, in caso di disaccordo fra le parti, sarà
determinato dal giudice.
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