Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
successione testamentaria
È vero che con il testamento si dispone del proprio patrimonio dopo la
morte, ma è anche vero che nello stesso atto possono esserci anche altre
disposizioni di carattere non patrimoniale, di indole puramente morale
(come, ad es. l'obbligo imposto all'erede di far celebrare una messa in
memoria del defunto) oppure che integrano diversi negozi, sempre di
carattere non patrimoniale.
Quanto più sarà articolata la volontà del defunto, più saranno le
disposizioni (patrimoniali e non) contenute nel testamento.
È quindi necessario distinguere il testamento come atto, dalle disposizioni
in esso contenute, non perché ci troviamo di fronte ad un atto complesso,
perché unica è la dichiarazione di volontà, ma perché le singole
disposizioni sono autonome, e l'invalidità di alcune di esse non sempre
travolge l'intero atto. Questa particolarità del testamento deve essere
sempre tenuta presente, perché spesso ci imbatteremo in articoli del codice
che si riferiscono a singole disposizioni e ad altre che si riferiscono
all'intero atto.
Abbiamo quindi, in merito al contenuto del testamento:
a)
contenuto tipico di natura patrimoniale: istituzione di uno o più
eredi eventualmente accompagnata dall'attribuzione di uno o più legati;
b) contenuto
atipico di carattere non patrimoniale: obblighi di carattere morale,
riconoscimento di un figlio, riabilitazione dell'indegno, nomina di un
curatore speciale o di un esecutore testamentario; indicazione di un tutore
o di un protutore (art. 348 c.c.).
La volontà del testatore può quindi esprimersi in
maniera completa, ma solo nella disposizione del proprio patrimonio
s’identifica contenuto sostanziale del testamento.
Ciò lo ricaviamo anche del secondo comma dell'art. 587 secondo cui: ”
Le disposizioni di carattere non
patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno
efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se
manchino disposizioni di carattere patrimoniale ”.
Sembra chiara l'intenzione del legislatore di considerare efficaci dette
disposizioni in un atto che abbia la "forma" di testamento, pur se manchino
le disposizioni di carattere patrimoniale, che ne costituiscono l'aspetto
sostanziale.
Sino ad ora abbiamo parlato del contenuto del testamento, ma non abbiamo
identificato la sua natura giuridica e il suo scopo.
Vediamo, quindi, di colmare questa lacuna cominciando
con il fondamento del testamento, che sta nel consentire la piena
esplicazione della personalità umana attraverso il rispetto della sua
autonomia di scelta anche dopo la morte.
A questo punto è necessaria una precisazione; la
volontà del testatore in merito al suo patrimonio non è senza limiti; per
una precisa scelta del legislatore, volta a tutelare i rapporti familiari,
non si può con tale mezzo diseredare i propri parenti più stretti
lasciandoli "sul lastrico". Il testatore può sì disporre del suo patrimonio,
ma solo nel limite di una quota determinata dalla legge detta "disponibile",
mentre il resto del patrimonio dovrà essere riservato a determinate
categorie di soggetti (coniuge e parenti) detti legittimari.
Ciò puntualizzato, passiamo a considerare la sua natura giuridica, che è
quella di un negozio giudico unilaterale e unipersonale non recettizio. È
sempre revocabile e modificabile dal suo autore, è negozio formale poiché
richiede, a pena di nullità, determinate forme previste dalla legge.
Proprio perché negozio giuridico, al testamento si
applicheranno le regole tipiche di questi atti, ma poiché si tratta di un
tipo di negozio particolare molte regole sono specifiche solo del
negozio-testamento.
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