Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
successione dei parenti
La regola fondamentale per questo tipo di successione
è quella che i parenti più vicini escludono i più lontani, e, infatti,
l'art. 566 dispone che:” Al padre e
alla madre succedono
in parti uguali”. Si tratta, quindi, di stabilire la divisione di quote
in relazione al grado dei parenti e ai loro reciproci rapporti; vediamo le
varie ipotesi nello schema che segue.
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non vi sono discendenti né fratelli o sorelle
né loro discendenti |
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Ricordiamo, infine, l’ipotesi dell’art. 569, cioè il
caso di successione degli ascendenti diversi dai genitori. Secondo detto
articolo:” A colui che muore senza
lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti,
succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà
gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado,
l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea”.
Abbiamo visto il caso in cui succedono al de cuius
dei parenti, senza coniuge, tutti dello stesso grado; vediamo ora l'ipotesi
in cui succedono parenti di grado diverso:
Come abbiamo visto non c’è praticamente più alcuna differenza tra figli nati
nel matrimonio, e figli nati al di fuori del matrimonio ( e quindi tra figli
legittimi e naturali, secondo la vecchia terminologia), ma questo non vuol
dire che i figli nati al di fuori del matrimonio si vedano in ogni caso
riconosciuto il diritto a succedere. Secondo l’art. 573, infatti, dispone
che:
” Le
disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio
si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente
dichiarata, salvo quanto è disposto dall'articolo
Un diverso trattamento è riservato ai figli nati al
di fuori del matrimonio, figli non riconoscibili ( pensiamo al caso degli
incestuosi cui sia state negata l’autorizzazione ex art. 521) cui spetta
però il manti mento, educazione e istruzione ex art. 279 c.c.
Questi ultimi hanno diritto a un assegno vitalizio
ex art. 580 c.c. proprio l’articolo cui si è fatto poco sopra. L’assegno è
corrisposto secondo le regole dell’art. 594.
Ai figli sono equiparati i legittimati e gli
adottivi, ma l'art. 567 c.c. si preoccupa di stabilire che i figli adottivi
sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
È stato, infine, abrogato dalla riforma sulla filiazione l’ultimo comma dell’art. 537 c.c. secondo cui i figli legittimi potevano soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (c.d. pretesa di commutazione)
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