Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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stillicidio
Il proprietario di un fondo deve fare in modo che le
acque piovane che cadono dai suoi tetti non scolino nel fondo del vicino.
L'art. 908 c.c. prevede due possibilità:
-
Non esistono pubblici colatoi: il proprietario deve costruire i
tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può
farle cadere nel fondo del vicino;
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Esistono pubblici colatoi: il proprietario deve provvedere
affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. È
necessario però rispettare in ogni caso i regolamenti locali e le leggi
sulla polizia idraulica.
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