separazione dei coniugi

Già prima della legge che disciplina il divorzio, era previsto l'istituto della separazione attraverso il quale i coniugi potevano cessare la loro convivenza in presenza di fatti che la rendessero difficile, se non, addirittura intollerabile. 
L'istituto della separazione era stato concepito come un rimedio temporaneo alla crisi della coppia, preludio, in ogni caso alla ripresa della vita coniugale. Con l'introduzione del divorzio, però, la separazione è divenuta uno strumento per giungere al divorzio perdendo così la sua originaria funzione. Non deve quindi meravigliare che le norme concernenti la separazione fanno riferimento ad una situazione che si immagina temporanea; l'art. 157 del codice civile, ad esempio, prevede che gli effetti della separazione cessino anche con un comportamento che sia incompatibile con lo stato di separazione e l'art. 154 dispone che la riconciliazione comporta l'abbandono della domanda di separazione già proposta. 

La separazione può essere di due tipi:

In caso di separazione potrebbe essere necessario valutare le situazioni relative ai figli, se esistenti, e quelle sulla sua addebitabilità. Proprio sui provvedimenti concernenti i figli è intervenuta la riforma del codice civile in tema di filiazione che ha abrogato gli articoli 155 bis e ss. e ha riscritto l’art. 155 che ora così recita:  In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX”. In altre parole si applicano le già viste disposizioni sulla responsabilità genitoriale, che si applicano indipendentiste dal fatto che i genitori siano sposati o meno

La separazione fa venir meno alcuni obblighi derivanti dal matrimonio, ed in particolare:
1. Cessa l'obbligo di convivenza;
2. Cessa l'obbligo di assistenza morale e materiale (ma non quello alimentare);
3. Si scioglie la comunione legale.

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