separazione dei coniugi
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Nozione: è il mezzo attraverso il
quale si sospendono alcuni effetti del matrimonio. La separazione non
acquista efficacia senza l'intervento del giudice. Può essere di due
tipi consensuale e giudiziale.
Già prima della legge che disciplina il divorzio, era previsto l'istituto
della separazione attraverso il quale i coniugi potevano cessare la loro
convivenza in presenza di fatti che la rendessero difficile, se non,
addirittura intollerabile.
L'istituto della separazione era stato concepito come un rimedio temporaneo
alla crisi della coppia, preludio, in ogni caso alla ripresa della vita
coniugale. Con l'introduzione del divorzio, però, la separazione è divenuta
uno strumento per giungere al divorzio perdendo così la sua originaria
funzione. Non deve quindi meravigliare che le norme concernenti la
separazione fanno riferimento ad una situazione che si immagina temporanea;
l'art. 157 del codice civile, ad esempio, prevede che gli effetti della
separazione cessino anche con un comportamento che sia incompatibile con lo
stato di separazione e l'art. 154 dispone che la riconciliazione comporta
l'abbandono della domanda di separazione già proposta.
La separazione può essere di due tipi:
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Giudiziale (art. 151 c.c.): è pronunciata dal tribunale su
ricorso di uno dei coniugi quando avvengono fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio all'educazione dei figli. La separazione giudiziale apre la
strada a un vero e proprio procedimento giurisdizionale regolato dalle
norme del codice di procedura civile.
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Consensuale: avviene d'accordo tra le parti. Acquista efficacia
solo con l'omologazione da parte del tribunale. Il tribunale può
rifiutare l'omologazione della separazione quando l'accordo dei coniugi
relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in
contrasto con i loro interessi.
In caso di separazione
potrebbe essere necessario valutare le situazioni relative ai figli, se
esistenti, e quelle sulla sua addebitabilità. Proprio sui provvedimenti
concernenti i figli è intervenuta la riforma del codice civile in tema di
filiazione che ha abrogato gli articoli 155 bis e ss. e ha riscritto l’art.
155 che ora così recita:
“In
caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni
contenute nel Capo II del titolo IX”. In altre
parole si applicano le già viste disposizioni sulla responsabilità
genitoriale, che si applicano indipendentiste dal fatto che i genitori siano
sposati o meno
La separazione fa venir meno alcuni
obblighi derivanti dal matrimonio, ed in particolare:
1. Cessa l'obbligo di convivenza;
2. Cessa l'obbligo di assistenza morale e
materiale (ma non quello alimentare);
3. Si scioglie la comunione legale.
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