Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

separazione dei beni

·         Nozione: con il regime di separazione dei beni i coniugi convengono che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.).

Come abbiamo più volte ricordato il regime patrimoniale privilegiato è quello della comunione legale dei beni. 
I coniugi possono decidere di optare per la comunione convenzionale o per la separazione dei beni.
A norma dell'art. 162 del codice civile: " La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio". In altre parole i coniugi se vorranno optare per la separazione dei beni dovranno espressamente dichiararlo nell'atto di matrimonio oppure successivamente, con apposita convenzione stipulata per atto pubblico.
Il regime di separazione dei beni si applica solo durante il matrimonio. Per i coniugi separati si seguono le normali regole di diritto comune.
Essere in regime di separazione comporta per i coniugi, dal punto di vista patrimoniale, una situazione analoga alle persone non sposate, ma con delle differenze.

È stabilito, infatti, che ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo, ma il coniuge può ricevere procura per amministrare i beni dell'altro. In tal caso può accadere che:

·         È stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti, in tal caso l'amministrazione avverrà secondo le regole del mandato;

·         Non è stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti, in tal caso il coniuge cui è stata affidata l'amministrazione ed i suoi eredi (a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) sono tenuti a consegnare i frutti.

In ogni caso, però, il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario. Per quanto riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, si presume che siano di entrambi i coniugi secondo le norme della comunione ordinaria, ma ogni coniuge può provare, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva (art. 219 c.c.).

Torna alla pagina iniziale del manuale