Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
separazione dei beni
·
Nozione: con il regime di separazione dei beni i
coniugi convengono che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei
beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c.).
Come abbiamo più volte
ricordato il regime patrimoniale privilegiato è quello della comunione
legale dei beni.
I coniugi possono decidere di optare per la
comunione convenzionale o per la separazione dei beni.
A norma dell'art. 162 del codice civile:
" La scelta del regime di separazione può anche essere
dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio".
In altre parole i coniugi se vorranno optare per la separazione dei beni
dovranno espressamente dichiararlo nell'atto di matrimonio oppure
successivamente, con apposita convenzione stipulata per atto pubblico.
Il regime di separazione dei beni si applica solo
durante il matrimonio. Per i coniugi separati si seguono le normali regole
di diritto comune.
Essere in regime di separazione comporta
per i coniugi, dal punto di vista patrimoniale, una situazione analoga alle
persone non sposate, ma con delle differenze.
È stabilito, infatti, che ciascun coniuge ha il
godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo, ma il
coniuge può ricevere procura per amministrare i beni dell'altro. In tal caso
può accadere che:
· È stato previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti, in tal caso l'amministrazione avverrà secondo le regole del mandato;
·
Non è stato
previsto l'obbligo di rendiconto dei frutti,
in tal caso il coniuge cui è stata affidata l'amministrazione ed i suoi
eredi (a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio) sono tenuti a consegnare i frutti.
In ogni caso, però, il coniuge che gode dei beni
dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.
Per quanto riguarda i beni acquistati durante il matrimonio, si presume che
siano di entrambi i coniugi secondo le norme della comunione ordinaria, ma
ogni coniuge può provare, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva
(art. 219 c.c.).
Torna alla pagina iniziale del manuale