Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
secondo la forma
La distinzione si basa sulla forma richiesta dall'ordinamento per la validità del negozio. Regola generale è quella della libertà delle forme, nel senso che quando l'ordinamento non prevede per la validità del negozio una determinata forma, come ad esempio l'atto scritto per le vendite immobiliari, si presume che questo può essere fatto nella forma ritenuta più opportuna, anche oralmente. Distinguiamo in proposito:
A questo punto è necessario
un ulteriore approfondimento; abbiamo detto che vi sono alcuni negozi per
cui la legge pretende una determinata forma; in questi casi la forma è
richiesta per la validità del negozio, forma ad substantiam.
Altre volte la forma è richiesta, non per la validità del
negozio, ma semplicemente per provarne
l'esistenza. Questi negozi non sono solenni, e la loro forma è richiesta
ad probationem,
cioè nel senso che abbiamo poc'anzi accennato. In questo caso sarà possibile
provare l'esistenza del negozio solo attraverso la forma richiesta, oppure,
attraverso un mezzo di prova chiamato giuramento; in ogni caso il negozio
cui è richiesta la forma ad probationem è pur sempre valido anche senza la
forma prescritta. Come esempio di negozio ad probationem possiamo pensare al
contratto di trasferimento di azienda.
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