Il riferimento è alle ipotesi
dell’autenticazione (art. 2073) e del mancato disconoscimento in corso di
causa. Ma di che cosa la scrittura privata riconosciuta o considerata
legalmente riconosciuta fa piena prova fino a querela di falso?
Semplicemente
della provenienza della dichiarazione
dalla parte che l’ha sottoscritta; ciò significa che se
s’intende contestare che il sottoscrittore non ha emesso quella
dichiarazione, sarà necessario impugnare il documento con la querela di
falso; ma se si intende contestare la verità della dichiarazione,
sicuramente attribuita al soggetto che ha sottoscritto il documento, non
sarà necessaria la querela di falso, ma si agirà nei modi consueti. Tornando
ai casi in cui la scrittura privata acquista efficacia di prova legale,
consideriamo specificamente l’autenticazione e il riconoscimento.
L’autenticazione
consiste nell’attestazione da parte del notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione è avvenuta in
sua presenza previo accertamento dell’identità di chi sottoscrive (art. 2703
c.c.). L’autenticazione conferisce efficacia di prova legale alla scrittura
privata sulla provenienza della dichiarazione; serve, inoltre, a rendere
certa la data della sottoscrizione. Proprio con riferimento alla data,
mancando l’autenticazione, non può considerarsi certa e, di conseguenza, può
essere computata solo dopo degli eventi che rendano sicura la formazione
della scrittura privata prima del verificarsi di quell’evento, come, ad es.
la registrazione della scrittura o la riproduzione in atti pubblici (art.
2704 c.c.).
La scrittura privata si ha per riconosciuta
anche quando è riconosciuta dalla parte contro la
quale è prodotta.
Facciamo l’ipotesi, ad es., che in un processo è prodotta dal
convenuto una dichiarazione firmata dall’attore dove si evince il pagamento
del credito per cui è causa; l’attore potrebbe espressamente riconoscere
come propria la sottoscrizione ed attribuire, in tal modo, efficacia di
prova legale alla scrittura. Come si evince dall’esempio il riconoscimento è
utile se proviene dalla parte contro la quale è stata prodotta la scrittura.
Non avrebbe, all’opposto, alcuna efficacia se provenisse dalla parte che
produce il documento o da un terzo.
Nell’ipotesi sopra riportata il riconoscimento è espresso,
ma è
previsto anche il riconoscimento tacito,
che si ha quando (art. 215 c.p.c.) la parte comparsa contro la quale è
stato prodotto il documento a lei attribuita non la disconosce, o
dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta
successiva alla produzione. Una volta avvenuto il riconoscimento tacito, la
scrittura acquisterà il valore di prova legale in merito alla provenienza
della dichiarazione come la scrittura espressamente riconosciuta.
Il
disconoscimento della scrittura privata.
Si sono visti i modi di riconoscimento espresso e tacito
della scrittura privata.
Per evitare il riconoscimento tacito la parte deve
tempestivamente, alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. o alla prima risposta
successiva alla produzione, negare formalmente la propria scrittura o la
propria sottoscrizione (art. 214 c.p.c.); gli eredi o gli aventi causa per
evitare il riconoscimento tacito possono limitarsi a dichiarare di non
conoscere la scrittura o sottoscrizione del loro autore.
Resta ora da vedere la posizione della parte che ha prodotto la scrittura; quest’ultima, infatti, può tanto rinunciare a valersi della scrittura nel processo, quanto chiedere che l’autenticità della sottoscrizione sia accertata chiedendone la verificazione. La verificazione è un particolare giudizio che serve proprio ad accertare la veridicità della scrittura provata ed è disciplinata ne codice di rito agli articoli 214 e ss.
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