Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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scomparsa

·         Nozione (art. 48 c.c.): una persona si considera scomparsa quando si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e di lei non si hanno più notizie. L'insieme di queste due condizioni deve avverarsi in maniera tale da creare incertezza sull'attuale sorte della persona.

Come si vede dalla nozione per aversi scomparsa sono necessarie tre condizioni la terza delle quali è direttamente collegata alle prime due, vediamole:1. allontanamento dal proprio domicilio o residenza; 2. mancanza di notizie; 3. situazione d'incertezza derivante dalle modalità in cui si sono verificati l'allontanamento e la mancanza di notizie.
Questa situazione d'incertezza può danneggiare il patrimonio e, di conseguenza, la posizione di coloro che vantano diritti o aspettative su questo, come gli  eredi dello scomparso. Vi sono quindi esigenze di conservazione del patrimonio e di tutela della posizione degli interessati ed è perciò stabilito che su istanza degli interessati o dei successori legittimi il tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona scomparsa nelle sua attività patrimoniali.
Nel periodo della scomparsa i poteri che fanno capo allo scomparso sono come paralizzati, ma non estinti; in altre parole un'altra persona non può agire in suo nome se non prova che al momento della nascita del diritto in capo allo scomparso questi era, in realtà, in vita (art. 69 c.c.). Ulteriore, e più incisiva, applicazione della regola dell'art. 69 la ritroviamo nell'articolo 70 c.c. secondo cui: “Se nel periodo della scomparsa si apre una successione a favore dello scomparso, questa è devoluta alle persone alle quali sarebbe spettata in mancanza della persona scomparsa”.

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