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scomparsa
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Nozione
(art. 48 c.c.): una persona si considera scomparsa quando si è allontanata
dal suo ultimo domicilio o residenza e di lei non si hanno più notizie.
L'insieme di queste due condizioni deve avverarsi in maniera tale da creare
incertezza sull'attuale sorte della persona.
Come si vede dalla
nozione per aversi scomparsa sono necessarie tre condizioni la terza delle
quali è direttamente collegata alle prime due, vediamole:1. allontanamento dal proprio domicilio o residenza; 2.
mancanza di notizie; 3. situazione d'incertezza derivante dalle modalità in
cui si sono verificati l'allontanamento e la mancanza di notizie.
Questa situazione d'incertezza può danneggiare il
patrimonio e, di conseguenza, la posizione di coloro che vantano diritti o
aspettative su questo,
come gli
eredi dello scomparso. Vi
sono quindi esigenze di conservazione del patrimonio e di tutela della
posizione degli interessati ed è perciò stabilito che su istanza degli
interessati o dei successori legittimi il tribunale può nominare un curatore
che rappresenti la persona scomparsa nelle sua attività patrimoniali.
Nel periodo della scomparsa i poteri che fanno capo allo
scomparso sono come paralizzati, ma non estinti; in altre parole un'altra
persona non può agire in suo nome se non prova che al momento della nascita
del diritto in capo allo scomparso questi era, in realtà, in vita (art. 69
c.c.). Ulteriore, e più incisiva, applicazione della regola dell'art. 69 la
ritroviamo nell'articolo 70 c.c. secondo cui: “Se
nel periodo della scomparsa si apre una successione a favore dello
scomparso, questa è devoluta alle persone alle quali sarebbe spettata in
mancanza della persona scomparsa”.
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