Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Vediamo quali sono
i casi di scioglimento dell’unione civile.
1) Morte o la dichiarazione
di morte presunta di una delle parti (comma 22 art. 1);
2) La sentenza di rettificazione di attribuzione
di sesso (comma 26 art.1);
3) Casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e
numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (
sono i casi che permettono il divorzio);
4) Quando le parti hanno manifestato anche
disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato
civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di
scioglimento dell'unione.
Sui casi di scioglimento sono necessarie alcune precisazioni. Il caso visto al n. 2 (sentenza di rettificazione di sesso) provoca lo scioglimento dell’unione civile; tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ( comma 27 art. 1).
Per quanto riguarda le
modalità di scioglimento dell’unione civile, la legge opera una serie
di rinvii alle regole previste per il
divorzio, per la separazione e relative alla
possibilità di sciogliere l’unione senza
l’intervento del giudice ( d.l. 132\2014). Ciò si ricava dal comma 25
dell’art. 1 che così recita: “Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal
quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater,
12-quinquies e 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché le
disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura
civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.
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