Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
La comunione si
scioglie per:
·
a) morte di uno dei
coniugi;
·
b) sentenza di divorzio;
·
c) dichiarazione di
assenza o di morte presunta di uno dei coniugi;
·
d) annullamento del
matrimonio;
·
e) separazione personale;
·
f) separazione giudiziale
dei beni;
·
g) convenzione tra i
coniugi nella quale si stabilisca di abbandonare il regime di comunione
legale per sostituirlo con un altro consentito dalla legge;
·
h) fallimento di uno dei
coniugi.
In caso di separazione
personale, per il secondo comma dell’art. 191
(aggiunto dalla l. 55\2015) la comunione tra i
coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza
i coniugi a vivere separati, oppure alla data di sottoscrizione del processo
verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché
omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere
separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini
dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
La separazione giudiziale può essere pronunciata a
norma dell'articolo 193 del codice civile in caso d’interdizione o
inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della
comunione.
È inoltre causa di separazione giudiziale il
disordine degli affari personali di uno dei coniugi o la sua condotta
nell'amministrazione dei beni della comunione quando queste circostanze
mettono in pericolo gli interessi dell'altro coniuge, della famiglia o della
comunione. Può, infine essere chiesta quando uno dei coniugi non
contribuisce in proporzione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro
ai bisogni della famiglia.
Verificatasi una causa di scioglimento della
comunione, sarà necessario procedere alla divisione dei beni comuni da farsi
in parti uguali tra moglie e marito (art 194 c.c.) e ciò perché, come già si
è visto, la comunione legale dei beni si svolge sempre
" alla pari ".
Non sono ammissibili accordi tra i coniugi che
stabiliscano quote diverse.
Il procedimento da seguire sarà quello
ordinario previsto per la divisione dei beni comuni.
Si presume che i beni mobili facciano parte
della comunione, (art. 195 c.c.) ma i coniugi stessi ed i loro eredi hanno
diritto a prelevare dalla comunione i beni mobili personali e quelli che vi
sono entrati per successione o donazione purché riescano a fornire la prova
circa la proprietà o provenienza di detti beni.
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