Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rivendicazione

·         Nozione (art. 948 c.c.): è l'unica azione che il proprietario non possessore può esperire per recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri.

Questa azione è quindi possibile solo per chi, affermandosi proprietario, non solo vuole che si accerti questa sua qualità, ma vuole anche che la cosa sia recuperata da chi la detiene o possiede. Si tratta, quindi, di un proprietario che ha perso o non è riuscito mai a conseguire il possesso del bene.
L'azione è imprescrittibile perché  è ugualmente imprescrittibile il diritto di proprietà, ma il proprietario potrebbe comunque non riuscire a raggiungere il suo scopo per effetto dell'usucapione che ha fatto acquistare il diritto ad altri.


Dal punto di vista processuale osserviamo e ribadiamo che:

Proprio l'ultimo punto è l'elemento cruciale dell’azione di rivendicazione. Chi afferma di essere il proprietario non solo dovrà provare che è divenuto tale in base ad un valido titolo di acquisto, ma dovrà anche provare che ha ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e, per far questo, sarà necessario provare che il vecchio proprietario aveva ricevuto il diritto da chi era effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo.
Non sfugge la enorme difficoltà di questo tipo di prova tanto che si parla di "probatio diabolica".
Cosa deve fare allora il proprietario per evitare la probatio diabolica? Distinguiamo:

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