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rivendicazione
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Nozione (art. 948
c.c.): è l'unica azione che il proprietario non possessore può esperire per
recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri.
Questa azione è quindi
possibile solo per chi, affermandosi proprietario, non solo vuole che si
accerti questa sua qualità, ma vuole anche che la cosa sia recuperata da chi
la detiene o possiede. Si tratta, quindi, di un proprietario che ha perso o
non è riuscito mai a conseguire il possesso del bene.
L'azione è imprescrittibile perché è
ugualmente imprescrittibile il diritto di proprietà, ma il proprietario
potrebbe comunque non riuscire a raggiungere il suo scopo per effetto
dell'usucapione che ha fatto acquistare il diritto ad altri.
Dal punto di vista processuale osserviamo e ribadiamo che:
Proprio l'ultimo punto è
l'elemento cruciale dell’azione di rivendicazione. Chi afferma di essere il
proprietario non solo dovrà provare che è divenuto tale in base ad un valido
titolo di acquisto, ma dovrà anche provare che ha ricevuto il diritto da chi
era effettivamente proprietario e, per far questo, sarà necessario provare
che il vecchio proprietario aveva ricevuto il diritto da chi era
effettivamente proprietario e così di seguito, in una catena di prove che
dovrebbe giungere al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a
titolo originario il diritto di proprietà in contestazione nel processo.
Non sfugge la enorme difficoltà di questo tipo di
prova tanto che si parla di "probatio diabolica".
Cosa deve fare
allora il proprietario per evitare la probatio diabolica?
Distinguiamo:
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