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risoluzione per inadempimento
Video, risoluzione per inadempimento
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Video,
eccezione di inadempimento
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a) chiedere l'adempimento
del contratto;
b) chiedere la risoluzione del contratto
.
Nel caso, infatti, che l'altra prestazione sia ancora possibile, si potrà
avere ancora interesse alla sua esecuzione, ma se il perdurare
dell'inadempimento fa perdere la fiducia nell'altro contraente o l'interesse
per la sua prestazione, la parte in bonis potrà chiedere di sciogliersi dal
vincolo attraverso la richiesta al giudice di risoluzione del contratto.
Questo potere di scelta, però, non è senza limiti. L'art. 1453 stabilisce un
principio secondo cui se è chiesto l'adempimento si può sempre chiedere poi
la risoluzione, ma se è stata chiesta prima la risoluzione non è poi più
possibile chiedere l'adempimento.
I motivi di questa limitazione sono intuitivi, ma
quale che sia la scelta, alla parte adempiente spetterà comunque il
risarcimento del danno subìto per comportamento dell'altra parte.
L'art. 1453 dispone, infatti, che il risarcimento del danno spetta "in ogni
caso" riferendosi, cioè, sia ai casi di richiesta di adempimento, sia ai
casi di risoluzione, sempreché il danno si sia in effetti verificato.
Bisogna considerare, però, anche un altro importante aspetto concernente la
risoluzione del contratto.
Il codice civile all'art. 1453 parla, appunto, d’inadempimento, per aversi
risoluzione, facendo intendere che questo inadempimento deve derivare da
colpa del debitore;
di conseguenza in mancanza di colpa del debitore, non sarà possibile
chiedere la risoluzione, e, ovviamente, ottenere il risarcimento del danno,
che ha come presupposto proprio la colpa del debitore, che, però, è presunta
(v. Cass. civ. n.2853/2005); a
questo punto, però, si possono avere due situazioni, nella prima la
prestazione è ancora possibile, ed allora si tratta solo di un ritardo
nell'adempimento per causa non imputabile al debitore, che dovrà comunque
eseguire la sua prestazione, seppure in ritardo; nel secondo caso
l'inadempimento può essere definitivo, ed allora l'altra parte, escluso che
debba comunque eseguire la sua prestazione, potrà chiedere la risoluzione
del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c. cioè per impossibilità
sopravvenuta.
Riepiloghiamo, quindi, le caratteristiche dell'inadempimento che porta alla
risoluzione: a) deve essere imputabile; b) deve essere rilevante. In merito
al secondo punto, infatti, l'art. 1455 c.c. dispone che:” il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle
parti ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Ipotesi simile a questa dell'art. 1455 c.c. è quella
relativa all'inadempimento nei contratti plurilaterali, come può essere
quello di società.
Stabilisce, infatti, l'art. 1459 c.c. che in questi contratti
l'inadempimento di una parte non comporta la risoluzione del contratto,
salvo che la prestazione mancata non debba considerarsi essenziale.
La sentenza che risolve il contratto ha efficacia costitutiva poiché crea
una nuova situazione giuridica eliminando il vincolo contrattuale.
Secondo l'art. 1458 c.c. inoltre, la risoluzione ha efficacia retroattiva
tra le parti, nel senso che le parti devono restituire quanto hanno
ricevuto; tale soluzione, però, sarebbe iniqua o di difficile realizzazione
in determinate situazioni, tanto che non si applica ai contratti ad
esecuzione continuata o periodica.
In ogni caso la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi, anche se per i beni mobili, questi non erano in buona fede al momento
dell'acquisto, mentre per i beni immobili si guarda alla priorità della
trascrizione. Sino ad ora abbiamo parlato di risoluzione giudiziale, ma il
contratto si può risolvere di diritto senza intervento del giudice.
Abbiamo, in proposito tre ipotesi:
Non sempre, però, è possibile avvalersi dell'eccezione come accade nei seguenti casi:
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