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risoluzione per impossibilità sopravvenuta
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Quando ci siamo occupati delle obbligazioni, abbiamo
citato l'art. 1256 c.c. relativo alla impossibilità sopravenuta il cui primo
comma così recita:” l'obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore,
la prestazione diviene impossibile”.
Qui ci occupiamo del verificarsi dell’impossibilità
sopravvenuta in un contratto a prestazioni corrispettive. Stabilito che si
estingue l'obbligazione divenuta impossibile per la regola dell'art. 1256, e
quindi l'obbligazione di una parte contrattuale, ulteriore conseguenza sarà
la automatica risoluzione del contratto anche se l'altra prestazione è
ancora possibile.
Il motivo della risoluzione va ricercato nel fatto che nei contratti a
prestazioni corrispettive le diverse prestazioni sono legate tra loro dal
sinallagma. Il venir meno di una prestazione, quindi, libera l'altra parte
dalla sua prestazione e questo risultato si ottiene, appunto, attraverso la
risoluzione del contratto.
Verificatasi l'impossibilità, secondo l'art. 1463, non si potrà più chiedere
l'altra prestazione e sorgerà anche l'obbligo di restituzione di ciò che si
sia già ricevuto, secondo le norme sulla ripetizione dell'indebito (art.
2033 c.c.).
Vediamo, ora, casi particolari di impossibilità che, ricordiamo, deve essere
sempre sopravvenuta e non imputabile alla parte che doveva eseguire la
prestazione.
Seguendo quello che abbiamo detto in merito alla risoluzione, la risposta
dovrebbe essere negativa, ma è necessario considerare che in questi
contratti l'effetto reale, e quindi la proprietà passa all'altra parte per
effetto del consenso e non perché è stato pagato il prezzo; di conseguenza
l'incendio ha distrutto un bene già di proprietà dell'acquirente che non
sarà liberato dall'obbligo di pagare il prezzo.
Questo principio lo troviamo nell'art. 1465 c.c. primo comma, secondo cui:
” nei contratti che
trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o
trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per causa non
imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la
controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata ancora consegnata”.
La regola si applica, forse in maniera ingiustificata, anche nel caso in cui
l'effetto traslativo o costitutivo, sia differito fino allo scadere di un
termine. Se, invece, era stata apposta al contratto una condizione
sospensiva, l'impossibilità verificatasi prima dell'avveramento della
condizione libera l'acquirente dalla sua obbligazione.
Se, infine, si tratta di vendita di cosa generica, la regola del primo comma
dell'art. 1465 troverà applicazione solo dopo che sia stata effettuata
l'individuazione o sia avvenuta la consegna.
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