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risoluzione del contratto
Nel corso della nostra analisi ci siamo spesso
occupati del venir meno del vincolo contrattuale per il verificarsi di una
causa di estinzione del contratto; per estinzione del contratto
intendiamo la perdita definitiva di efficacia del contratto.
Le
cause di estinzione del contratto sono:
a) annullamento; b)
risoluzione; c) mutuo dissenso; d) recesso; e) rescissione.
Dell'annullamento e della rescissione ce ne siamo occupati in occasione
dello studio del negozio giuridico; del recesso e del mutuo dissenso quando
abbiamo parlato dell'efficacia del contratto.
Non ci rimane, allora, che studiare la risoluzione che è la causa principale
di estinzione del contratto, non senza precisare, però, che non dobbiamo
confondere l'estinzione del contratto con la sua esecuzione. Se, infatti, le
parti adempiono le loro obbligazioni, non si potrà certo parlare di
estinzione del contratto, ma solo di estinzione delle obbligazioni in esso
contenute; il contratto, all'opposto, continuerà a produrre i suoi effetti,
perché è proprio per questi effetti che le parti possono giustificare le
loro nuove posizioni giuridiche. Tradizionalmente si distingue tra:
Occupiamoci della risoluzione legale che possiamo
definire come il venir meno del vincolo contrattuale a causa del verificarsi
di uno o più eventi che impediscono la corretta e conveniente prosecuzione
del rapporto.
Nel classificare i contratti ci siamo occupati della
categoria dei contratti a prestazioni corrispettive e li abbiamo definiti
come quei negozi, dove vi sono due prestazioni legate tra loro da un nesso
(sinallagma) che le rende interdipendenti ( es. la locazione, se il
proprietario non rende abitabile l'immobile il conduttore non è tenuto al
pagamento del canone).
Questi contratti si distinguono da quelli unilaterali e bilaterali imperfetti,
dove non c'è sinallagma.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, invece, le due (o più)
prestazioni sono legate tra loro sia nel momento della stipula del contratto
sia successivamente nello svolgimento del rapporto.
Ci occupiamo, ora, del venir meno del legame che lega le prestazioni durante
lo svolgimento del rapporto, del venir meno, quindi, del sinallagma
funzionale, perché l'inesistenza, o il difetto, del sinallagma genetico è
vizio che può portare alla nullità del contratto e non alla sua risoluzione.
Stabilito, quindi, che di risoluzione se ne può parlare solo nei contratti a
prestazioni corrispettive e che questa si giustifica solo quando viene meno
il sinallagma funzionale, vediamo in quali casi si può risolvere, e quindi
far venir meno, il contratto
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