Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Il comma 59 indica i casi di
risoluzione del contratto che sono:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o
tra un convivente e altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
In proposito il comma 60
precisa che: “La
risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per
recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51.
Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera
c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione
determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo
VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza
del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari
comunque discendenti dal contratto di convivenza”.
Quindi se la
risoluzione avviene grazie a
una nuova manifestazione di volontà
(accordo delle parti o recesso unilaterale) sarà necessario seguire le forme
già viste per la stipula o modifica del contratto.
In questi casi, però (comma 61) il professionista
che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di
cui previsti dal comma 52 della legge sulle unioni civili, a notificarne
copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.
Nel caso, poi, in cui la casa familiare sia nella
disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena
di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni,
concesso al convivente per lasciare l'abitazione.Se
il contratto si risolve
per il matrimonio o unione civile
tra i conviventi o tra un convivente e altra persona (comma 62) il
contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare
all'altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il
contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
Se, infine, il contratto si risolve per morte di uno dei conviventi (comma 63) il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza. Ricordiamo ancora che per il comma 65, la cessazione della convivenza di fatto ( vi sia o meno un contratto di convivenza) determina a carico dell’ex convivente l’obbligo degli alimenti a favore dell’altro che si trovi in stato di bisogno.
Chiudiamo l’argomento sul
contatto di convivenza con le regole previste dal comma 64 senza ulteriori
commenti.
Comma 64.
Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il
seguente:
«Art. 30-bis. – (Contratti di convivenza). –
1. Ai contratti di convivenza si applica la legge
nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si
applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente
localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed
internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».
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