Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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risarcimento del danno per atto illecito

 

Abbiamo visto che l'art. 2043 prevede come conseguenza dell'atto illecito l'obbligo del risarcimento del danno. Non sempre è possibile raggiungere tale obbiettivo, perché a volte il danno può provocare conseguenze irreparabili, come la morte, lesioni permanenti, sofferenze morali o fisiche. Di fronte a questi eventi, tuttavia, nella limitatezza dei rimedi umani, si prevede a carico del danneggiante l'obbligazione di versare una somma di denaro al danneggiato a titolo, appunto, di risarcimento del danno, detto, in questo caso, per equivalente.
Se, invece, è ancora possibile rimediare al danno subìto, come per i danni a cose, l'art. 2058 c.c. consente al danneggiato di chiedere al giudice il risarcimento in forma specifica, a patto, però, che tale reintegrazione non risulti troppo onerosa per il debitore. Occupiamoci del risarcimento del danno per equivalente, figura fondamentale in tema di illecito e anche di inadempimento. In questo caso ci interessa il risarcimento in seguito a atto illecito, di natura extracontrattuale. Abbiamo già accennato alla fondamentale differenza tra queste due responsabilità, ed è sicuramente utile ricordarla.

Vi è quindi una differenza fondamentale tra i due tipi di responsabilità, perché è chiaro a chiunque che una cosa è non rispettare un contratto e un'altra investire una persona con l'auto.
Queste differenze, tuttavia, non producono una sostanziale diversità  sulle regole da seguire in tema di risarcimento tra le due obbligazioni. L'art. 2056 c.c. primo comma, infatti, in tema di valutazione dei danni per atto illecito dispone che:” il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, e 1227. 
Si rimanda alle regole sul risarcimento del danno nell'inadempimento delle obbligazioni, cosa che facciamo anche noi.
Ma nonostante, questo richiamo, vi sono alcune importanti differenze tra i due tipi di risarcimento, differenze che analizziamo nel paragrafo che segue.

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