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risarcimento del danno per atto illecito
Abbiamo visto che l'art. 2043
prevede come conseguenza dell'atto illecito l'obbligo del risarcimento del
danno. Non sempre è possibile raggiungere tale obbiettivo, perché a volte il
danno può provocare conseguenze irreparabili, come la morte, lesioni
permanenti, sofferenze morali o fisiche. Di fronte a questi eventi,
tuttavia, nella limitatezza dei rimedi umani, si prevede a carico del
danneggiante l'obbligazione di versare una somma di denaro al danneggiato a
titolo, appunto, di risarcimento del danno, detto, in questo caso, per
equivalente.
Se, invece, è ancora possibile rimediare al danno
subìto, come per i danni a cose, l'art. 2058 c.c. consente al danneggiato di
chiedere al giudice il risarcimento in forma specifica, a patto, però, che
tale reintegrazione non risulti troppo onerosa per il debitore. Occupiamoci
del risarcimento del danno per equivalente, figura fondamentale in tema di
illecito e anche di inadempimento. In questo caso ci interessa il
risarcimento in seguito a atto illecito, di natura extracontrattuale.
Abbiamo già accennato alla fondamentale differenza tra queste due
responsabilità, ed è sicuramente utile ricordarla.
Vi è quindi una differenza
fondamentale tra i due tipi di responsabilità, perché è chiaro a chiunque
che una cosa è non rispettare un contratto e un'altra investire una persona
con l'auto.
Queste differenze, tuttavia, non producono una
sostanziale diversità sulle regole da seguire in tema di risarcimento
tra le due obbligazioni. L'art. 2056 c.c. primo comma, infatti, in tema di
valutazione dei danni per atto illecito dispone che:”
il
risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226, e
Si rimanda alle regole sul risarcimento del danno
nell'inadempimento delle obbligazioni, cosa che facciamo anche noi.
Ma nonostante, questo richiamo, vi sono alcune
importanti differenze tra i due tipi di risarcimento, differenze che
analizziamo nel paragrafo che segue.
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