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rinunzia all'eredità
Come si vede con la rinunzia il chiamato rifiuta
l'eredità a lui offerta. È forse più corretto parlare di rinuncia al diritto
di accettare l'eredità, piuttosto che di rinuncia all'eredità (che
presuppone che l'eredità sia stata già accettata).
Sappiamo che una volta accettata l'eredità, non sarà più possibile revocare
l'accettazione, ma non è vero il contrario. Secondo l'art. 525 del codice
civile, infatti, è possibile la revoca della rinunzia, ma solo se non sia
avvenuta l'accettazione da parte di un altro chiamato di grado ulteriore. Il
riferimento al potere di revoca ci porta a parlare della prescrizione del
diritto alla rinunzia.
La rinunzia può essere effettuata sino a quando il diritto di accettare non
sia prescritto (perché dopo sarebbe inutile), e d'altro canto, si può
revocare la rinunzia solo entro il termine di prescrizione del diritto di
accettare l'eredità.
Il motivo è intuitivo.
Con la dichiarazione di rinunzia il chiamato non perde il diritto di
accettare l'eredità (ex art. 525) ed è per questo che può revocare la
rinunzia nel termine di accettazione. Questa revoca avviene, in pratica, con
una vera e propria accettazione, espressa o tacita che sia, e prevale sulla
dichiarazione di rinunzia che, invece, deve essere fatta con dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui
si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni; è
quindi necessario l'atto pubblico. Ma vediamo gli elementi essenziali della
rinunzia all'eredità.
Bisogna, però, distinguere tra le successioni legittime e testamentarie:
Dal diritto alla rinunzia si può anche decadere;
analizziamo le ipotesi di decadenza dal diritto di rinunzia:
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