Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rimessione del debito

 

Come si vede dalla nozione, con la remissione del debito si provoca l'estinzione dell'obbligazione in base alla dichiarazione unilaterale espressa dal creditore.
Per questo motivo la dottrina prevalente ritiene la remissione del debito negozio unilaterale recettizio, e non contratto; tuttavia il debitore può far venir meno gli effetti della remissione con efficacia retroattiva, comunicando in un congruo termine di non volerne profittare. Anche la dichiarazione del debitore sarebbe, quindi, un altro negozio unilaterale recettizio.
Si discute circa la gratuità della remissione del debito, poiché parte della dottrina individua nella remissione un negozio a causa variabile che, secondo i casi, potrebbe essere a titolo gratuito, ma anche a titolo oneroso. Tradizionalmente si distinguono due tipi di remissione del debito: 1. remissione espressa: si verifica nel caso ordinario in cui il creditore comunica al debitore la remissione del debito; 2. remissione tacita: è il caso previsto dall'articolo 1237 del codice civile secondo cui la restituzione volontaria del titolo originale del credito fatta dal creditore al debitore costituisce prova della liberazione. È da notare, però, in merito all'ipotesi dell'articolo 1237, che questa non si riferisce espressamente alla remissione del debito, ma in generale a tutti casi in cui vi sia stata restituzione del documento originale del credito. Tale restituzione avviene normalmente quando il credito sia stato pagato (pensiamo casi in cui il creditore restituisca la cambiale al debitore).
In queste ipotesi la legge presume la liberazione del debitore, anche nei confronti degli altri condebitori in solido; da ciò intendiamo che il significato remissorio della restituzione del titolo può aversi solo quando il creditore non sia stato ancora pagato.
Mentre la rinuncia al credito nelle forme all'articolo 1236 e seguenti, implica remissione del debito, tale ipotesi non si riscontra quando il creditore rinuncia alle garanzie; questa regola è espressamente enunciata dall'articolo 1238 c.c. secondo cui: " la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito".
Poiché la remissione del debito è un atto di rinunzia, di regola senza alcun corrispettivo, rientra nell'ambito dei modi di estinzione dell'obbligazione non satisfattivi.

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