Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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riduzione e estinzione delle ipoteche

Può accadere che il bene ipotecato sia di valore molto maggiore rispetto al credito che garantisce.
Se questo maggior valore del bene rispetto al credito è superiore a un terzo dell'importo dei crediti iscritti, accresciuti degli l'interessi (art. 2875 c.c.), su domanda degli interessati, è possibile chiedere la riduzione dell'ipoteca attraverso la riduzione della somma per la quale è stata presa d'iscrizione, oppure riducendo l'iscrizione soltanto una parte dei beni garantiti. Non in tutti casi, però, è ammessa la riduzione.
Stabilisce, infatti, il primo comma dell'articolo 2873 del codice civile che non si può procedere alla riduzione quando la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza; tuttavia secondo l'articolo 2874 è possibile chiedere la riduzione di ipoteche legali e giudiziali se i beni oggetto dell'iscrizione hanno un valore superiore ad un quinto rispetto al dovuto.

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