Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Dall'analisi dei vari istituti del diritto di famiglia abbiamo visto come il legislatore abbia sempre cercato di privilegiare i rapporti tra coloro che hanno preferito regolarizzare la loro posizione giuridica con il matrimonio. Questa impostazione privilegia le coppie sposate rispetto a quelle "di fatto" che convivono more uxorio. Tale preferenza, però, non può spingersi sino a discriminare i figli nati fuori dal matrimonio rispetto a quelli legittimi.
La posizione del figlio naturale riconosciuto è
quindi simile a quella del figlio legittimo, e la tendenza è di far cessare
le differenze tra i figli legittimi e naturali, tanto che anche nel
linguaggio legislativo la legge
219\2012
ha disposto all'art. 1 comma 11 che:"
Nel codice civile, le parole: “figli legittimi” e “figli naturali”, ovunque
ricorrono, sono sostituite dalla seguente: “figli".
L'unico criterio di distinzione, puramente terminologico, dovrebbe essere
quello tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio
(vedi ad es. l’art. 250 c.c. così come modificato dalla l. 219\2012).
Lo scopo della legge 219\2012, che ha modificato diversi articoli del codice
civile e delle disposizioni di attuazione, è di far cessare le differenze di
trattamento tra i figli perché potrebbero essere intese come privilegio per
i figli nati nel matrimonio, rispetto a quelli nati fuori. Si vuole
raggiungere, quindi, alla piena parità giuridica tra i figli, tanto che la
stessa legge all'articolo 1 comma 10 abroga l'intera sezione II del capo II
del titolo VII del libro primo del codice civile (articoli da
Ancora la citata legge che all'art. 2 conferisce delega al governo per far
cessare "ogni discriminazione tra
figli, anche adottivi".
Il compito del governo è stato poi portato a termine con l’emanazione del
decreto
legislativo 28 febbraio
2013 n.
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