Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
revocazione delle disposizioni testamentarie
Il testamento, a differenza della generalità degli
altri negozi giuridici, può essere facilmente revocato dal suo autore;
questa particolarità ha fatto ritenere ad alcuni autori che il testamento
non sia un negozio giuridico; quale che sia la posizione dottrinaria in
merito, è certo che la revocabilità del testamento è frutto della sua
particolare natura di atto di ultima volontà. Per questo motivo l'art. 679
c.c. dispone che:
” Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le
disposizioni testamentarie;
ogni clausola o condizione contraria non ha effetto”.
Come si vede non è possibile rinunciare a tale facoltà, anche se lo avesse
dichiarato lo stesso testatore. La revoca è pur sempre un nuovo negozio
giuridico, una nuova dichiarazione di volontà che toglie efficacia alle
precedenti.
Tradizionalmente si distinguono tre modalità di revoca del testamento:
a) Espressa; b) Tacita; c) Presunta.
Cominciamo dalla prima, cioè la
revoca espressa (art. 680 c.c.), che può farsi in due modi: 1. con un
nuovo testamento; 2. con un atto ricevuto da notaio in presenza di due
testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto
o in parte, la disposizione anteriore. Con la revoca espressa, il testatore
elimina in tutto o in parte le precedenti disposizioni testamentarie in
maniera esplicita. Nel caso ci ripensasse, però, potrà sempre nelle
stesse forme revocare la revoca già effettuata; in tal caso rivivranno le
disposizioni revocate (art. 681 c.c.). Passiamo ora alla revoca tacita
(art. 682 c.c.); anche questa si effettua in due modi: 1. un testamento
posteriore nel quale siano contenute disposizioni incompatibili con le
precedenti; nel caso in cui le disposizioni successive non siano
incompatibili con le precedenti si integreranno con queste ultime; 2. ritiro
del testamento segreto dalle mani del depositario. In questo caso, però, la
scheda testamentaria può valere come testamento olografo
(art. 685 c.c.). Veniamo, infine, alla revoca presunta (art. 682 c.c.) che
può essere considerata come una forma di revoca tacita perché consiste pur
sempre in atti che indicano la volontà di revocare il precedente testamento;
in questi casi, però, è ammessa la prova contraria; si può provare che con
tali attività non c’era l'intenzione di revocare il precedente testamento;
c'è quindi presunzione (relativa), ed ecco il perché della nuova
distinzione. Si effettua in due modi: 1. distruzione o lacerazione del
testamento olografo (art. 684 c.c.); 2. alienazione o trasformazione della
cosa legata ( art. 686 c.c.). In entrambi i casi, come già detto, è
possibile provare una diversa volontà del testatore. Chiudiamo l'argomento
parlando della revocazione di diritto o caducità (art. 687 c.c.). In
questo caso la revoca avviene per la sopravvenienza di circostanze che, se
conosciute dal testatore, gli avrebbero fatto redigere un diverso
testamento. Le circostanze consistono nella sopravvenienza di figli;
vediamo, quindi, cosa accade.
Il precedente testamento è revocato di diritto (art. 687 c.c.) quando:
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