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Revoca e modifica della procura
Secondo l'articolo 1396 c.c. è possibile la revoca e
la modifica della procura. La revoca può essere espressa o tacita come nel caso
in cui il rappresentante nomini un’altra persona per la gestione dello stesso
affare.
Il punto fondamentale, tuttavia, in merito alle ipotesi di revoca e modifica non
sta tanto nel modo in cui queste avvengono, ma nella loro efficacia nei
confronti dei terzi.
Secondo il citato articolo 1396, infatti, la revoca e la modifica devono essere
portate a conoscenza dei terzi con "mezzi idonei"; in mancanza non saranno
opponibili ai terzi, a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza al
momento della conclusione del contratto.
Viene da chiedersi, allora, quali siano
questi "mezzi idonei" che rendono opponibile ai terzi la revoca e la modifica.
Per rispondere a questa domanda dobbiamo considerare in che contesto è stata
conferita la procura; se, infatti, siamo nell'ambito di situazioni dove è
previsto uno speciale regime di pubblicità, come nel caso delle imprese
commerciali, sarà necessario usare quei mezzi voluti dall'ordinamento, come,
sempre per le imprese commerciali, l'iscrizione della revoca o della modifica
della procura nel registro delle imprese.
Negli atri casi sarà necessario accertare caso per caso se i mezzi usati per far
conoscere i fatti che riguardano la procura siano idonei, in relazione
all'ambiente in cui la rappresentanza era esercitata.
Nell'ipotesi in cui non si siano usati tali "mezzi idonei" sarà il rappresentato
che dovrà provare la conoscenza che i terzi avevano della revoca o della
modifica.
Non sempre, tuttavia, è possibile la revoca della procura. Può darsi, infatti, che, in analogia con le norme sul mandato, sia stata pattuita l'irrevocabilità della procura o che questa sia stata conferita anche nell'interesse del rappresentante diventando, quindi, irrevocabile. Vediamo ora le altre cause di estinzione della procura:
Cessata la procura il rappresentante dovrà restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri (art. 1397 c.c.).
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