Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
revoca della donazione
Di regola le liberalità non possono essere revocate
proprio perché non è moralmente corretto pretendere la restituzione di ciò
che si è donato.
Di questa esigenza morale se ne fa interprete il legislatore che vieta la
revoca della donazione; in certi casi, tuttavia, il comportamento del
donatario o il verificarsi di circostanze sconosciute al donante possono
autorizzarlo a revocare la liberalità già effettuata. La revoca della
donazione (e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c.) è quindi ammessa
solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile: a) ingratitudine
del donatario; b) sopravvenienza di figli del donante.
I motivi che giustificano la revoca sono chiari; se è pur vero che si è
effettuata una donazione con l'animus donandi, non è poi certamente
appagante essere moralmente ripagati con l'ingratitudine; d'altro canto se
si effettua una donazione pensando di contare sul proprio patrimonio residuo
solo per sé stessi o per i bisogni della propria famiglia, la sopravvenienza
di figli può far riconsiderare la liberalità effettuata. La revoca della
donazione, però, è consentita in questi casi solo a particolari condizioni,
vediamole:
Revoca per ingratitudine, può essere chiesta
quando il donatario:
Vediamo ora l'altro caso di revoca, cioè
la sopravvenienza di figli del
donante (art. 803 c.c.). In questo caso possiamo avere diverse ipotesi:
L'azione può essere proposta (art. 804 c.c.) entro
cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio
o discendente o della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, o,
infine dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
È poi possibile proporre l'azione, anche se il figlio del donante era già
concepito al tempo della donazione. Impedisce la proposizione o la
prosecuzione dell’azione la morte del figlio o del discendente. Se l'azione
ha successo, il donatario deve restituire, se esistono ancora, i beni in
natura e i frutti di essa maturatisi dal giorno della domanda, mentre se li
ha alienati ne deve restituire il valore.
Per i terzi l'art. 808 c.c. dispone che questi non sono pregiudicati dalla
revoca, purché abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione
della domanda giudiziale di revoca.
Chiudiamo l'argomento ricordando che non tutti gli atti di liberalità
possono essere oggetto di revoca. Ne sono escluse ex art. 809 c.c. le
donazioni rimuneratore, e quelle non soggette a collazione ex art. 742 c.c.
e quelle fatte in occasione di un determinato matrimonio.
Torna alla pagina iniziale del manuale