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retroattività della condizione
Avveratasi la condizione, si producono tutte le
conseguenze del negozio condizionato, ma tali conseguenze non si producono dal
momento in cui si è verificata la condizione, ma dal momento in cui si è
stipulato il negozio.
È quindi vero che la condizione ha efficacia retroattiva nel senso che gli
effetti dell'avveramento retroagiscono sino al momento in cui è stato concluso
il contratto (art. 1360 c.c.).
Un esempio chiarirà meglio il concetto.
Se ho sottoposto a condizione un contratto di compravendita concluso il 18 di
aprile e la condizione si è verificata il 7 luglio, l'acquirente diverrà
proprietario del bene dal 18 di aprile e non dal 7 luglio. Si parla in questi
casi di retroattività reale, perché questa opera ipso iure e ha effetti erga
omnes. In ogni caso, però, le parti possono stabilire un diverso termine di
efficacia del contratto e se la condizione è risolutiva ed apposta ad un
contratto ad esecuzione continuata o periodica (come l'abbonamento ad una
rivista), l'avveramento della condizione, salvo patto contrario, non ha effetto
sulle prestazioni già eseguite.
Se, quindi, m'impegno a
fornire settimanalmente un giornale fino a quando verrà nave dall'Asia,
all'avveramento della condizione non dovrò restituire tutti i soldi che ho
ricevuto per l'abbonamento.
Consideriamo ancora che la retroattività non
pregiudica la validità di atti di amministrazione compiuti dalla parte a
cui, in pendenza la condizione, spettava l'esercizio del diritto; anche i
frutti prodotti dalla cosa dovranno essere consegnati al nuovo titolare del
diritto solo al momento dell'avveramento della condizione e non dalla data
di stipulazione del contratto (art. 1361 c.c.).
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