Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
Retroattività
La nozione di retroattività è spesso trascurata in molti
manuali di diritto privato, ma la sua comprensione è essenziale per lo studio
del diritto. Di solito un atto giuridico è efficace da un certo momento del
tempo in poi (o in dato momento del tempo), non estendendo i suoi effetti nel
passato.
In certe situazioni, però, si desidera che gli effetti dell'atto comincino a
prodursi in un momento anteriore a quello che solitamente ne segna l'inizio
della sua efficacia; in questi casi si dice che l'atto ha efficacia retroattiva
poiché è in grado di "viaggiare nel passato" sino a un punto ben determinato; si
finge, in altre parole che una certa situazione giuridica sia esistita quando,
in realtà, non si era ancora prodotta.
Facciamo alcuni esempi che ci serviranno a capire questa finzione.
La condizione; vedremo, proseguendo nel nostro studio, che cos'è la
condizione; per ora ci basti sapere che in un negozio giuridico si può stabilire
di condizionarne l'efficacia al verificarsi di un certo evento; mi posso
accordare, ad esempio, con un venditore in tal senso:
acquisterò la tua merce se verrà la nave dall'Asia; nel caso in cui sia
giunta la nave dall'Asia l'acquisto non avviene nel momento in cui la nave
attracca nel porto, ma nel momento in cui ho preso l'impegno con il venditore;
gli effetti del contratto "retroagiscono" sino a quel momento.
Bene, ma vista così la retroattività sembra un concetto inutile: a che cosa può
servire stabilire se ho acquistato la merce nel momento dell'arrivo della nave o
nel momento in cui mi sono impegnato? In definitiva, non ho pur sempre
acquistato la merce?
In realtà la retroattività è importante perché se, ad esempio, il venditore,
nell'attesa dell'arrivo, ha venduto la stessa merce a un'altra persona, questa
vendita, con l'arrivo della nave, sarà inefficace, perché io ne sono
divenuto proprietario sin dal momento dell'accordo con il venditore. Certo, non
sempre è possibile che la retroattività esplichi la sua efficacia; nel esempio
fatto ciò accade ( si parla di retroattività "reale");
in altri casi ciò non accade e sono fatti salvi i diritti acquisiti da altre
persone.
L'annullamento di un negozio; vedremo che i negozi giuridici possono
essere annullati per vizi che ne condizionano la validità; accade, però, che
sino a quando il giudice non pronunci la sentenza di annullamento tali negozi
(ad esempio un contratto) producano i loro effetti; annullati, non producono più
i loro effetti, ma non dal momento della sentenza ma da quello anteriore della
loro conclusione; in altre parole è come se non fossero mai esistiti, e la
sentenza "ha efficacia retroattiva". In questi casi, però, sono di regola fatti
salvi i diritti acquisti da terzi in buona fede su quel negozio, poi annullato.
Normalmente per indicare la retroattività si dice che il negozio ha efficacia
"ex tunc" (da allora), mentre per indicare la situazione ordinaria, si dice che
il negozio ha efficacia "ex nunc" (da ora).
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