Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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responsabilità per danni cagionati da veicoli

Abbiamo riportato nella nozione l'intero primo comma dell'art. 2054 perché ci indica in maniera chiara la disciplina di questo tipo di responsabilità. Dobbiamo, però, integrare la nozione del primo comma con gli altri tre commi dell'articolo in commento, anch'essi di fondamentale importanza. Cominciamo a individuare i presupposti per l'applicazione della normativa.
L'art. 2054 si può applica per sinistri cagionati da "veicoli senza guida di rotaie" cioè tutti quei mezzi che facilitano la locomozione umana o il trasporto di cose, come le automobili, le biciclette, le motociclette, i camion e così via, esclusi, però, quelli che  si spostano su rotaie, come treni e tram, esclusione forse giustificata dalla scarsa direzionalità di questi mezzi o dal tipo di servizio collettivo che di solito offrono.
Tra i veicoli dovrebbero essere compresi anche i natanti, anche se per questi esiste la normativa del codice della navigazione

Serve, quindi, un veicolo ma questo mezzo, per la sua caratteristica di essere atto a muoversi, deve circolare. Verrebbe da pensare, quindi, che un veicolo in sosta non è compreso nella previsione legislativa poiché non circola; ciò è vero solo in parte.
Per circolazione di un veicolo s’intende come "immesso nella circolazione" ; quindi un'auto in sosta sul bordo di una strada pubblica rientra nella "circolazione" anche se ferma, mentre non può dirsi lo stesso se è chiusa in garage. 
Come regola generale tra danno e circolazione deve esserci un rapporto di causalità, ma questo non è limitato al solo scontro tra i veicoli o tra veicoli, persone e altre cose. Basta, infatti, che vi sia il rapporto di causalità che può anche verificarsi, ad esempio, nel caso in cui un ciclista cade a causa dello spostamento d'aria provocato da un camion che lo sorpassa ad elevata velocità. Veniamo ora ai soggetti responsabili dei danni da circolazione.

Conducente ed eventualmente il proprietario sono responsabili in solido per i danni cagionati, ma che cosa possono provare per evitare la responsabilità?  
Bisogna distinguere le posizioni del conducente e del proprietario.

Entrambi, però, sono comunque responsabili dei danni che derivano da difetto di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Questa variegata responsabilità esige, però, delle puntualizzazioni.
Cominciando con il conducente, è chiaro che la dimostrazione richiesta (aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) non è mai realmente possibile, perché se il danno si è verificato, vuol dire che non è stato fatto "tutto il possibile" per evitare il danno a meno che questo non derivi da forza maggiore. Se, allora, non si vuol ritenere che il conducente risponde a titolo di responsabilità oggettiva, l'espressione del codice deve essere interpretata nel senso che il conducente per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, rispettando, quindi tutte le regole di legge, come quelle del codice della strada, e quelle dettate dalla comune esperienza.
Venendo al proprietario (o a chi per lui ne risponde) questo deve dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Anche questo comportamento deve essere interpretato nel senso della diligenza nella custodia del veicolo, volta ad impedire l'uso di altri. In casi particolari si è ritenuto responsabile il proprietario anche in caso di furto del veicolo, proprio per non aver adottato le opportune cautele  per impedire o ostacolare il furto. Abbiamo anche visto che conducente e proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) rispondono dei danni  che derivano da difetto di costruzione o di manutenzione del veicolo.
In questi casi si deve ritenere che i responsabili rispondono a titolo di responsabilità oggettiva  o di responsabilità soggettiva dove, però, la colpa è presunta in modo assoluto.  In ogni caso il risultato è lo stesso poiché se c'è un vizio di manutenzione o di costruzione se ne risponde comunque, anche se, nel secondo caso, il produttore è anch'egli responsabile soprattutto alla luce del d.p.r. n. 224/98.
Concludiamo ricordando che il secondo comma dell'art. 2054 dispone che in caso di scontro tra veicoli, si presume il concorso di colpa al 50% tra i conducenti dei veicoli per i danni vicendevolmente cagionati ("sono ugualmente responsabili", recita l'art. 2054).  Si tratta di una presunzione relativa, poiché si può provare che la responsabilità è di un solo conducente o che vi sia  una responsabilità superiore  alla metà nella produzione del danno.

 

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