Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
responsabilità per danni cagionati da veicoli
Serve, quindi, un veicolo ma
questo mezzo, per la sua caratteristica di essere atto a muoversi, deve
circolare.
Verrebbe da pensare, quindi, che un veicolo in sosta non è compreso nella
previsione legislativa poiché non circola; ciò è vero solo in parte.
Per circolazione di un veicolo s’intende come
"immesso nella circolazione" ; quindi un'auto in sosta sul bordo di una
strada pubblica rientra nella "circolazione" anche se ferma, mentre non può
dirsi lo stesso se è chiusa in garage.
Come regola generale tra danno e
circolazione deve esserci un rapporto di causalità, ma questo non è limitato
al solo scontro tra i veicoli o tra veicoli, persone e altre cose. Basta,
infatti, che vi sia il rapporto di causalità che può anche verificarsi, ad
esempio, nel caso in cui un ciclista cade a causa dello spostamento d'aria
provocato da un camion che lo sorpassa ad elevata velocità.
Veniamo ora ai soggetti
responsabili dei danni da circolazione.
Conducente ed eventualmente
il proprietario sono responsabili in solido per i danni cagionati,
ma che cosa possono provare per evitare la responsabilità?
Bisogna distinguere le posizioni del conducente e
del proprietario.
Entrambi, però, sono comunque
responsabili dei danni che derivano da difetto di costruzione o di
manutenzione del veicolo.
Questa variegata
responsabilità esige, però, delle puntualizzazioni.
Cominciando con
il conducente,
è chiaro che la dimostrazione richiesta (aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno) non è mai realmente possibile, perché se il danno si è
verificato, vuol dire che non è stato fatto "tutto il possibile" per evitare
il danno a meno che questo non derivi da forza maggiore. Se, allora, non si
vuol ritenere che il conducente risponde a titolo di responsabilità
oggettiva, l'espressione del codice deve essere interpretata nel senso che
il conducente per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare di aver
tenuto un comportamento diligente, rispettando, quindi tutte le regole di
legge, come quelle del codice della strada, e quelle dettate dalla comune
esperienza.
Venendo al
proprietario (o a chi per lui ne
risponde) questo deve dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la
sua volontà.
Anche questo comportamento deve essere
interpretato nel senso della diligenza nella custodia del veicolo, volta ad
impedire l'uso di altri. In casi particolari si è ritenuto responsabile il
proprietario anche in caso di furto del veicolo, proprio per non aver
adottato le opportune cautele per impedire o ostacolare il furto.
Abbiamo anche visto che conducente e proprietario (o l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio) rispondono dei danni che
derivano da difetto di costruzione o di manutenzione del veicolo.
In questi casi si deve ritenere che i responsabili
rispondono a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità
soggettiva dove, però, la colpa è presunta in modo assoluto. In ogni
caso il risultato è lo stesso poiché se c'è un vizio di manutenzione o di
costruzione se ne risponde comunque, anche se, nel secondo caso, il
produttore è anch'egli responsabile soprattutto alla luce del d.p.r. n.
224/98.
Concludiamo ricordando che il secondo comma
dell'art. 2054 dispone che in caso
di scontro tra veicoli,
si presume il concorso di colpa al 50% tra i conducenti dei veicoli per i
danni vicendevolmente cagionati ("sono ugualmente responsabili", recita
l'art. 2054).
Si tratta di una presunzione relativa,
poiché si può provare che la responsabilità è di un solo conducente o che vi
sia una responsabilità superiore alla metà nella produzione del
danno.
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