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responsabilità precontrattuale
Video, la responsabilità precontrattuale |
Abbiamo considerato sino ad ora
la fase preliminare alla stipulazione di un contratto, fase dominata dalle
trattative e dallo scambio di proposte tra la parti. Abbiamo anche visto che
si è liberi di giungere o meno all'accordo, potendo addirittura revocare la
proposta o l'accettazione prima della conclusione del contratto, senza che
possano nascere a carico delle parti specifiche responsabilità; anche
l'indennizzo previsto dall'art. 1328 c.c. a carico del proponente che
revochi la sua proposta non ha natura risarcitoria, ma, appunto,
indennitaria dovendo compensare l'accettante per le spese e perdite
sostenute per l'esecuzione in buona fede del contratto.
Questo non vuol dire, tuttavia, che si possa agire
nelle trattative in mala fede, trascinando l'altra parte in inutili
lungaggini, o facendogli sostenere delle spese, ben sapendo, o dovendo
sapere, che non si giungerà alla stipula del contratto.
L'art. 2043 c.c., infatti, obbliga al risarcimento del
danno chi con comportamento doloso o colposo abbia cagionato un danno
ingiusto; la ragione del precetto sta nel fatto che tutti i consociati
debbono rispettare il principio del neminem leadere, indipendentemente da
specifici rapporti tra loro.
Il codice civile, nell'esigenza di fornire una tutela
più incisiva e puntuale nella fase delle trattative, dedica uno specifico
articolo a tale tipo di responsabilità extracontrattuale definendone tipo e
contenuto.
Secondo l'art. 1337 c.c., infatti, rubricato trattative
e responsabilità precontrattuale:” Le
parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto,
devono comportarsi secondo buona fede”.
La buona
fede di cui parla l'art. 1337 è la buona fede oggettiva, quella che impone,
cioè, di comportarsi correttamente. Il comportamento fonte di
responsabilità può essere doloso, ma anche colposo, come nel caso di chi,
sapendo di non avere i mezzi per far fronte alle obbligazioni nascenti dal
contratto, s’impegola in trattative che poi non porta a termine.
Sembra ovvio che per aversi responsabilità
precontrattuale deve poi accadere che il contratto non si sia poi concluso;
se , infatti, il contratto, nonostante le trattative condotte senza
rispettare il canone della buone fede, si sia poi validamente concluso gli
eventuali problemi che sorgeranno rientreranno nella responsabilità
contrattuale, magari come inadempimento. Si
segnala, tuttavia, la tendenza di parte della dottrina e della
giurisprudenza a configurare la responsabilità precontrattuale anche dopo la
conclusione del contratto.
Si sostiene, infatti, che la regola posta dall'art.
1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata
delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può
essere predeterminato in modo preciso ed implica il dovere di trattare in
modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo
alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con
l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto (cass.
24795\2008).
Se, quindi, il contratto si è concluso e la
scorrettezza nella fase delle trattative non ne ha provocato un vizio ( come
ad. es. il dolo), la parte che ha subito tale scorrettezza, non potendolo
fare annullare, potrà comunque chiedere i danni in base alla responsabilità
precontrattuale ex art. 1337 c.c.
L'art. 1338 c.c. prevede uno
specifico caso di responsabilità precontrattuale, vediamolo:”
Conoscenza delle causa di invalidità: la parte che, conoscendo o dovendo
conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha
dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa
risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”.
Come si vede la legge impone alle parti uno specifico
obbligo di comunicazione; osserviamo, inoltre, che l'art. 1338 non solo fa
nascere la responsabilità in capo a chi conosceva la causa d’invalidità e
non l'ha comunicata, ma anche su chi "dovendo conoscere" detta causa non
l'ha comunicata all'atra parte.
In sostanza si stipula un contratto che poi è
dichiarato invalido. Ciò è accaduto, però, perché la parte che sapeva o
poteva sapere dell'esistenza della causa d'invalidità, non comunica detta
causa all'altra parte che senza sua colpa ha confidato sulla
validità del contratto.
Rientrando, secondo la tesi più accreditata, la
responsabilità precontrattuale in quella extracontrattuale, i danni da
risarcire saranno limitati ai soli interessi negativi, cioè alla diminuzione
patrimoniale subita durante le inutili trattative, (danno emergente) e nella
perdita di altre occasioni contrattuali presentatisi durante la trattative
(lucro cessante).
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